N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 agosto 2014

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 agosto 2014 (della Regione Campania). Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale - Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi - Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento - Previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorita' di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni - Ricorso della Regione Campania - Denunciato accentramento di funzioni amministrative in capo al Ministero dell'economia e delle finanze - Invasione delle sfere di competenza regionali in ambito amministrativo - Contrasto con i principi di sussidiarieta', differenzazione e adeguatezza - Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 9, comma 8-bis. - Costituzione, artt. 97, 118 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale - Amministrazione sobria - Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate - Previsione che a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di cassazione, di cui agli artt. 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente - Previsione che a decorrere da quella data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti artt. 23-bis e 23-ter si intendono sostituiti da tale importo - Previsione che le Regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo ai sensi dell'art. 1, comma 475, della legge n. 147 del 2013 - Ricorso della Regione Campania - Denunciata introduzione di un taglio selettivo della spesa pubblica regionale, in violazione della competenza legislativa e dell'autonomia finanziaria, amministrativa e organizzativa regionale - Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa - Interpretazione della norma statale nel senso di riconnettere al mancato adeguamento il taglio dei trasferimenti di risorse statali nei confronti delle Regioni - Introduzione di una misura sanzionatoria sproporzionata e illogica lesiva della discrezionalita' della Regione ricorrente - Esorbitanza dai limiti del coordinamento in materia finanziaria - Estensione del termine previsto per l'adeguamento anche alle societa' partecipate in violazione del principio di ragionevolezza e del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 13, commi 1, 2, 3 e 4. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi primo, secondo e terzo, 118, 119, 120 e 123. (14C00245) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 29-10-2014)

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