N. 242
ORDINANZA (Atto di promovimento)
26 settembre 2014
Ordinanza del 26 settembre 2014 del G.I.P. del Tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di N. M..
Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure -
Obbligatorieta' della custodia cautelare in carcere quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti di
cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen. (nella specie:
associazione per delinquere diretta alla commissione di taluno dei
delitti di cui all'art. 12, comma 3-bis, del testo unico in materia
di immigrazione), salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione
della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure -
Irragionevole e indiscriminata applicazione della presunzione
assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere a
fattispecie associative non assimilabili - Contrasto con i principi
di inviolabilita' della liberta' personale e di non colpevolezza
sino alla sentenza di condanna definitiva.
- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo.
(14C00351)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-2015)
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