N. 242 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2014

Ordinanza del 26 settembre 2014 del G.I.P. del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di N. M.. Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorieta' della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen. (nella specie: associazione per delinquere diretta alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 12, comma 3-bis, del testo unico in materia di immigrazione), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Irragionevole e indiscriminata applicazione della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere a fattispecie associative non assimilabili - Contrasto con i principi di inviolabilita' della liberta' personale e di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva. - Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. - Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo. (14C00351) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-2015)

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