N. 30 ORDINANZA 11 febbraio - 3 marzo 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Diritto internazionale consuetudinario e pattizio - Immunita' degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, cosi' come interpretata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) - Obbligo del giudice nazionale di adeguarsi alla pronuncia della CIG che ha negato la giurisdizione del giudice italiano nella causa di risarcimento del danno per i crimini commessi iure imperii dal Terzo Reich nel territorio italiano. - «Norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3.2.2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, "iure imperii" dal Terzo Reich»; legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), art. 1; legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno), art. 3. - (T-150030) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 11-3-2015)

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