Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Diritto internazionale consuetudinario e pattizio - Immunita' degli
Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, cosi' come
interpretata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) -
Obbligo del giudice nazionale di adeguarsi alla pronuncia della CIG
che ha negato la giurisdizione del giudice italiano nella causa di
risarcimento del danno per i crimini commessi iure imperii dal
Terzo Reich nel territorio italiano.
- «Norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai
sensi dell'art. 10 primo comma Cost., della consuetudine
internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia
nella sentenza 3.2.2012, nella parte in cui nega la giurisdizione
di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di
guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito,
"iure imperii" dal Terzo Reich»; legge 17 agosto 1957, n. 848
(Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San
Francisco il 26 giugno 1945), art. 1; legge 14 gennaio 2013, n. 5
(Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni
Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni,
firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonche' norme di adeguamento
dell'ordinamento interno), art. 3.
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(T-150030)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 11-3-2015)
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