N. 36
ORDINANZA (Atto di promovimento)
17 settembre 2014
Ordinanza del 17 settembre 2014 del giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Viterbo sul ricorso proposto da Ciancolini Daniela
contro Piergentili Luciana.
Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio,
di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o
di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento -
Prevista possibilita' di pignoramento nella misura di un quinto per
i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in
eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione di un
minimo impignorabile necessario a garantire al lavoratore mezzi
adeguati alle sue esigenze di vita e ad una retribuzione "in ogni
caso sufficiente ad assicurare a se' ed alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa" - Lesione del principio del lavoro quale
fondamento della Repubblica italiana - Violazione dei diritti
inviolabili dell'uomo - Lesione del diritto e dovere al lavoro -
Violazione del principio della retribuzione necessaria e
sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa - Violazione del principio di
uguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento del lavoratore
rispetto al pensionato.
- Codice di procedura civile, art. 545.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3 e 36.
In subordine:
Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio,
di salario o di altra indennita' relative al rapporto di lavoro o
di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento -
Prevista possibilita' di pignoramento nella misura di un quinto per
i tributi dovuti alla Stato, alle province ed ai comuni, ed in
eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione che le
soglie di pignorabilita' siano le stesse di quelle indicate dalla
legge in materia di tributi (d.l. n. 16/2012, convertito in legge
n. 44/2012) e che quindi debbano essere graduate a seconda della
retribuzione, come indicato dall'art. 72-ter del d.P.R. n.
602/1973, in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro e che
resta ferma la misura di cui all'art. 545, comma 4, c.p.c. se le
somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro
- Lesione del principio del lavoro quale fondamento della
Repubblica italiana - Violazione dei diritti inviolabili dell'uomo
- Lesione del diritto e dovere al lavoro - Violazione del principio
della retribuzione necessaria e sufficiente ad assicurare al
lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa -
Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato
deteriore trattamento del lavoratore rispetto al pensionato.
- Codice di procedura civile, art. 545.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3 e 36.
(15C00063)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 25-3-2015)
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