N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 settembre 2014

Ordinanza del 17 settembre 2014 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo sul ricorso proposto da Ciancolini Daniela contro Piergentili Luciana. Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento - Prevista possibilita' di pignoramento nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione di un minimo impignorabile necessario a garantire al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e ad una retribuzione "in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa" - Lesione del principio del lavoro quale fondamento della Repubblica italiana - Violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Lesione del diritto e dovere al lavoro - Violazione del principio della retribuzione necessaria e sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento del lavoratore rispetto al pensionato. - Codice di procedura civile, art. 545. - Costituzione, artt. 1, 2, 3 e 36. In subordine: Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento - Prevista possibilita' di pignoramento nella misura di un quinto per i tributi dovuti alla Stato, alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione che le soglie di pignorabilita' siano le stesse di quelle indicate dalla legge in materia di tributi (d.l. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012) e che quindi debbano essere graduate a seconda della retribuzione, come indicato dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602/1973, in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro; in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro e che resta ferma la misura di cui all'art. 545, comma 4, c.p.c. se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro - Lesione del principio del lavoro quale fondamento della Repubblica italiana - Violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Lesione del diritto e dovere al lavoro - Violazione del principio della retribuzione necessaria e sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento del lavoratore rispetto al pensionato. - Codice di procedura civile, art. 545. - Costituzione, artt. 1, 2, 3 e 36. (15C00063) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 25-3-2015)

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