N. 52 ORDINANZA 25 febbraio - 26 marzo 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Assegno bancario - Mancato pagamento per difetto di provvista - Avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e segnalazione di allarme interbancaria (CAI) anche in caso di successivo pagamento dell'importo facciale e dell'inerzia del beneficiario. - Legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), artt. 3, 8, 8-bis e 9-bis, come modificati dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nel combinato disposto con gli artt. 1829 del codice civile, 32 e 50 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia). - (T-150052) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 1-4-2015)

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