N. 71
ORDINANZA (Atto di promovimento)
15 gennaio 2015
Ordinanza del 15 gennaio 2015 del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di C.E..
Processo penale - Decisione sulle questioni civili - Condanna per la
responsabilita' civile - Possibilita' per il giudice di decidere
sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno,
proposta a norma degli artt. 74 e ss. cod. proc. pen., anche quando
pronuncia l'assoluzione dell'imputato in quanto non imputabile per
essere, nel momento in cui ha commesso il fatto, per infermita', in
tale stato di mente da escludere la capacita' di intendere e di
volere - Disparita' di trattamento rispetto al danneggiato la cui
domanda risarcitoria sia stata esaminata all'esito della condanna
dell'imputato sano di mente - Lesione del diritto di difesa del
danneggiato costituitosi parte civile - Violazione del principio
della ragionevole durata del processo.
- Codice di procedura penale, art. 538.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(15C00124)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 6-5-2015)
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