N. 61
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
8 giugno 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 giugno 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Tasse automobilistiche
- Introduzione per i veicoli ultraventennali con determinate
caratteristiche di una "tassa di possesso forfettaria" in
sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al d.P.R.
n. 39 del 1953 - Previsione che la Giunta regionale provvede con
proprio regolamento a disciplinare le modalita' di individuazione
degli autoveicoli e motoveicoli soggetti al nuovo regime, nonche'
le procedure per il conseguimento delle agevolazioni in questione -
Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale
in materia di tasse automobilistiche - Violazione della competenza
legislativa esclusiva in materia di sistema tributario -
Esorbitanza dal potere delle Regioni di stabilire e applicare
tributi propri a fronte della natura di tributo proprio derivato
dello Stato della tassa automobilistica - Violazione del principio
della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali
imposte - Richiamo alla sentenza n. 288 del 2012 della Corte
costituzionale.
- Legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8, art. 8, che
modifica il comma 7 e introduce i commi 7-quater e 7-quinquies
all'art. 1 della legge della Regione Umbria 26 dicembre 2007, n.
36.
- Costituzione, artt. 23, 117, comma secondo, lett. e), e 119, comma
secondo.
(15C00230)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 29-7-2015)
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