N. 143
ORDINANZA (Atto di promovimento)
15 ottobre 2014
Ordinanza del 15 ottobre 2014 emessa dalla Corte d'appello di Firenze
nel procedimento civile promosso da Esposito Giuseppe contro
Bruscolini Nella.
Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo civile,
amministrativo e tributario - Importi dovuti - Obbligo per chi ha
proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente
o dichiarata inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore
importo pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa -
Applicabilita' di tale previsione anche nel caso di appello
dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma secondo,
c.p.c., per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza
e alla successiva di cui gli e' stata data comunicazione -
Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi di
cancellazione della causa dal ruolo (e conseguente estinzione del
processo) di cui agli artt. 309 e 181 c.p.c., applicabili in
appello in caso di mancata comparizione ad udienze successive alla
prima - Irrazionalita' - Violazione del principio di proporzione
delle imposizioni tributarie alla capacita' contributiva.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art
13, comma 1-quater, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(15C00215)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 19-8-2015)
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