N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2014

Ordinanza del 15 ottobre 2014 emessa dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile promosso da Esposito Giuseppe contro Bruscolini Nella. Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario - Importi dovuti - Obbligo per chi ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa - Applicabilita' di tale previsione anche nel caso di appello dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma secondo, c.p.c., per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e alla successiva di cui gli e' stata data comunicazione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo (e conseguente estinzione del processo) di cui agli artt. 309 e 181 c.p.c., applicabili in appello in caso di mancata comparizione ad udienze successive alla prima - Irrazionalita' - Violazione del principio di proporzione delle imposizioni tributarie alla capacita' contributiva. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art 13, comma 1-quater, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. - Costituzione, artt. 3 e 53. (15C00215) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 19-8-2015)

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