N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2015

Ordinanza del 21 maggio 2015 del G.I.P. del Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di F.G.. Misure di sicurezza - Disposizioni per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - Previsione che le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima - Lamentata mancata applicazione della misura di sicurezza detentiva fino alla cessazione della pericolosita' sociale del sottoposto - Irragionevole equiparazione delle misure di sicurezza alle misure di custodia cautelare. - Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter, comma 8-quater, modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 (recte: decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, art. 1, comma 1-quater). - Costituzione, art. 3. (15C00275) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 30-9-2015)

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