Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Energia - Disposizioni in materia di vendita di carburanti - Obbligo,
per gli impianti di distribuzione, di dotarsi di almeno un prodotto
a basso impatto ambientale, con precedenza per il metano, nonche'
dell'erogatore di elettricita' per i veicoli, se l'impianto e'
aperto nelle aree urbane individuate con provvedimento della Giunta
regionale.
- Legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni
in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al
titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 ‒
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere),
art. 1, comma 1, lettere d) ed e).
-
(T-160105)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 18-5-2016)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.