N. 105 SENTENZA 5 aprile - 12 maggio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Energia - Disposizioni in materia di vendita di carburanti - Obbligo, per gli impianti di distribuzione, di dotarsi di almeno un prodotto a basso impatto ambientale, con precedenza per il metano, nonche' dell'erogatore di elettricita' per i veicoli, se l'impianto e' aperto nelle aree urbane individuate con provvedimento della Giunta regionale. - Legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 ‒ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), art. 1, comma 1, lettere d) ed e). - (T-160105) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 18-5-2016)

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