N. 258 ORDINANZA 9 novembre - 5 dicembre 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario - Divieto di destinare i magistrati, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita', allo svolgimento di funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. - Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 25 luglio 2005, n. 150), art. 13, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2011, n. 187 (Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio). - (T-160258) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 7-12-2016)

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