Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento giudiziario - Divieto di destinare i magistrati,
anteriormente al conseguimento della prima valutazione di
professionalita', allo svolgimento di funzioni giudicanti
monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod.
proc. pen.
- Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione
economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettera a, della legge 25 luglio 2005, n. 150), art. 13,
comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31
ottobre 2011, n. 187 (Disposizioni in materia di attribuzione delle
funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio).
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(T-160258)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 7-12-2016)
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