N. 101 SENTENZA 7 marzo - 17 maggio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Concorso delle autonomie speciali e dei rispettivi enti locali al conseguimento dei saldi di finanza pubblica - Disciplina del pareggio di bilancio (rinvii ed abrogazioni di disposizioni varie; esclusione dell'avanzo di amministrazione dai titoli di entrata; inclusione, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, solo per la parte finanziata con entrate finali; versamento all'Erario dell'importo della sanzione a carico degli enti locali in caso di mancato raggiungimento del saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali; inapplicabilita' dei meccanismi sanzionatorio e premiale alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano; intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia, per la determinazione del contributo agli obiettivi della finanza pubblica dovuto dalla Regione per gli anni 2012-2015, conseguente alle modifiche intervenute in materia di imposizione locale immobiliare, con riferimento alle risultanze del gettito 2010). - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), art. 1, commi 463, 466, primo, secondo e quarto periodo, 475, lettere a) e b), 479, lettera a), 483 e 519. - (T-180101) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 23-5-2018)

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