N. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 2018

Ordinanza dell'8 giugno 2018 del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di V. M.. Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Computo delle circostanze - Divieto di prevalenza e/o equivalenza dell'attenuante speciale prevista dall'articolo 590-bis, comma 7, cod. pen. - Codice penale, art. 590-quater, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, commi 2 e 3-ter, come, rispettivamente, modificato e introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). (18C00205) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 10-10-2018)

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