N. 21 ORDINANZA 9 gennaio - 21 febbraio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Arbitrato - Impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge - Inapplicabilita' del nuovo regime, secondo il diritto vivente, ai giudizi promossi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 se azionati in forza di clausola compromissoria stipulata anteriormente. - Codice di procedura civile, art. 829, terzo comma, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo. - (T-190021) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 27-2-2019)

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