Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Industria - Imprese di interesse strategico nazionale - Stabilimento
siderurgico ILVA di Taranto - Prosecuzione dell'attivita'
produttiva nelle more dell'attuazione del piano delle misure e
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria - Previsione di
una speciale causa di non punibilita' delle condotte attuative del
piano, poste in essere dal commissario straordinario,
dall'affittuario o acquirente e dai soggetti da questi
funzionalmente delegati - Denunciata irragionevolezza, disparita'
di trattamento, violazione della tutela del lavoro, del diritto
alla salute, dei limiti all'attivita' di impresa, del dovere di
repressione e prevenzione dei reati, nonche' di diritti (alla vita,
alla vita privata e a un ricorso effettivo) garantiti dalla CEDU -
Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessita' di nuovo
esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza -
Restituzione degli atti al rimettente.
- Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (convertito, con modificazioni,
nella legge 4 marzo 2015, n. 20), art. 2, commi 5 e 6, come
modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (convertito,
con modificazioni, nella legge 1° febbraio 2016, n. 13), dal
decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (convertito, con modificazioni,
nella legge 1° agosto 2016, n. 151) e dal decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244 (convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 2017, n. 19); decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
(convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2012, n.
231), art. 3, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, primo comma;
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, artt. 2, 8 e 13.
(T-190230)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 13-11-2019)
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