N. 9 ORDINANZA 16 - 31 gennaio 2020

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Referendum - Referendum abrogativo su leggi costituzionalmente necessarie (in particolare, su leggi elettorali) - Eventuale difetto del carattere di auto-applicativita' della normativa "di risulta" - Sospensione de iure dell'entrata in vigore dell'abrogazione referendaria, fino all'adozione di misure attuative che ne rendano gli effetti interamente operativi - Omessa previsione da parte del legislatore - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da cinque Consigli regionali (della Basilicata, del Friuli-Venezia Giulia, della Lombardia, della Sardegna e del Veneto) facenti parte degli otto promotori di richiesta referendaria sul sistema di elezione del Parlamento nazionale - Denunciata mancanza di ragionevole e proporzionato bilanciamento tra il principio della costante operativita' degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale e il diritto-potere al referendum, quale corollario del principio di sovranita' popolare - Inammissibilita' del ricorso. - Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 37, terzo comma, secondo periodo. - Costituzione, art. 75. (T-200009) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 5-2-2020)

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