Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato.
Referendum - Referendum abrogativo su leggi costituzionalmente
necessarie (in particolare, su leggi elettorali) - Eventuale
difetto del carattere di auto-applicativita' della normativa "di
risulta" - Sospensione de iure dell'entrata in vigore
dell'abrogazione referendaria, fino all'adozione di misure
attuative che ne rendano gli effetti interamente operativi - Omessa
previsione da parte del legislatore - Ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da cinque
Consigli regionali (della Basilicata, del Friuli-Venezia Giulia,
della Lombardia, della Sardegna e del Veneto) facenti parte degli
otto promotori di richiesta referendaria sul sistema di elezione
del Parlamento nazionale - Denunciata mancanza di ragionevole e
proporzionato bilanciamento tra il principio della costante
operativita' degli organi costituzionali e di rilievo
costituzionale e il diritto-potere al referendum, quale corollario
del principio di sovranita' popolare - Inammissibilita' del
ricorso.
- Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 37, terzo comma, secondo
periodo.
- Costituzione, art. 75.
(T-200009)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 5-2-2020)
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