N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2018

Ordinanza del 13 dicembre 2018 del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di M. A.. Processo penale - Indagini preliminari - Prove illegittimamente acquisite - Perquisizioni e ispezioni domiciliari e personali compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi in cui la legge costituzionale e quella ordinaria le attribuiscono il relativo potere - Ipotesi, in particolare, in cui, fuori del caso di flagranza di reato, si proceda a perquisizioni in forza di autorizzazione data verbalmente dal pubblico ministero senza che ne risultino le ragioni e in cui il pubblico ministero abbia successivamente convalidato la perquisizione senza motivare sulla ricorrenza di valide ragioni che legittimassero la perquisizione - Mancata previsione della sanzione della inutilizzabilita' anche degli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato. - Codice di procedura penale, art. 191. Stupefacenti e sostanze psicotrope - Operazioni di polizia - Controlli e ispezioni - Denunciata previsione della possibilita' per il pubblico ministero di consentire l'esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale senza necessita' di una successiva documentazione formale. - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 103. (20C00045) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-2020)

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