N. 104 ORDINANZA 5 - 29 maggio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario - Raddoppio del contributo per chi ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile - Denunciata, in via alternativa, irragionevolezza della sanzione, violazione dei principi di tipicita' e determinatezza della sanzione e del diritto ad agire in giudizio, ovvero irragionevolezza del tributo, violazione del principio della capacita' contributiva e del diritto ad agire in giudizio - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. - Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111, settimo comma. (T-200104) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 3-6-2020)

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