Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Personale di
ruolo, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, in servizio
presso gli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali -
Applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico -
Individuazione e regolamentazione dei profili professionali
all'interno degli uffici stampa mediante specifica area di
contrattazione regionale - Possibilita', in via transitoria, per i
dipendenti regionali iscritti all'ordine dei giornalisti, di optare
per l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico, con
garanzia del relativo trattamento assistenziale e previdenziale -
Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile, del principio dell'equilibrio di bilancio e del
buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7, artt. 2,
commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 81, 97, primo comma, 117, commi secondo,
lettera l), e terzo.
(T-200112)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 17-6-2020)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.