N. 184 ORDINANZA 22 - 30 luglio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Sospensione dell'ordine di esecuzione - Esclusione nei confronti delle persone condannate per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, come previsto dalle modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 introdotte dalla legge c.d. "spazzacorrotti" - Disciplina transitoria per i fatti commessi precedentemente alla entrata in vigore della novella - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio della individualizzazione della pena e della sua finalita' rieducativa, nonche' del divieto, anche convenzionale, di retroattivita' delle misure che modifichino in peius la pena inflitta - Sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco dei reati ostativi alla concessione della sospensione dell'ordine di esecuzione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio della finalita' rieducativa della pena - Sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a), come integrato dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in relazione agli artt. 314, primo comma, 318 e 319-quater, primo comma, del codice penale. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27, 111 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 7. (T-200184) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 5-8-2020)

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