N. 96 SENTENZA 15 aprile - 11 maggio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali a causa del rischio epidemiologico da COVID-19 - Svolgimento delle udienze penali mediante collegamento telematico a distanza (accesso da remoto) - Esclusione, mediante decreto legge, dell'accesso da remoto, salvo consenso delle parti, per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti - Denunciata violazione della funzione legislativa esercitata dalle Camere e dei presupposti di necessita' e di urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza - Inammissibilita' delle questioni. - Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, art. 3, comma 1, lettera d), modificativo del comma 12-bis dell'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27. - Costituzione, artt. 70 e 77. (T-210096) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 12-5-2021)

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