N. 97 ORDINANZA 15 aprile - 11 maggio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia - Esclusione (c.d. ergastolo ostativo) - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio, anche convenzionale, della finalita' rieducativa della pena - Possibile ravvedimento del condannato anche in mancanza di utile collaborazione - Necessita' di superare la presunzione assoluta di perdurante pericolosita' - Intervento riservato alla discrezionalita' del legislatore - Rinvio all'udienza del 10 maggio 2022, con sospensione del giudizio a quo. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter; decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 2; - Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 3. (T-210097) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 12-5-2021)

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