Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato
all'ergastolo per delitti di contesto mafioso - Ammissione alla
liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la
giustizia - Esclusione (c.d. ergastolo ostativo) - Denunciata
irragionevolezza e violazione del principio, anche convenzionale,
della finalita' rieducativa della pena - Possibile ravvedimento del
condannato anche in mancanza di utile collaborazione - Necessita'
di superare la presunzione assoluta di perdurante pericolosita' -
Intervento riservato alla discrezionalita' del legislatore - Rinvio
all'udienza del 10 maggio 2022, con sospensione del giudizio a quo.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter;
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 2;
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma;
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, art. 3.
(T-210097)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 12-5-2021)
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