Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Istituzione del
servizio di psicologia di base e delle cure primarie - Previsione,
da parte del piano triennale di fabbisogni del personale delle
aziende sanitarie locali (ASL), del dirigente psicologo -
Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento
della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 21, art. 2, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo.
(T-210142)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 14-7-2021)
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