Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Banche e istituti di credito - Riforma delle banche di credito
cooperativo (BCC) - Possibilita', per le BCC con patrimonio netto
superiore a duecento milioni di euro, di conferire l'azienda
bancaria a una spa autorizzata all'esercizio dell'attivita'
bancaria, anziche' aderire a un gruppo bancario cooperativo
(opzione way out) - Versamento al bilancio dello Stato, all'atto
del conferimento, di un importo pari al 20 per cento del patrimonio
netto della BCC - Devoluzione, in caso di inosservanza, del
patrimonio della BCC ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione - Denunciata irragionevolezza,
violazione dei principi di capacita' contributiva, della
concorrenza e della tutela del risparmio in tutte le sue forme,
nonche' della funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualita' - Non fondatezza delle questioni.
- Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 aprile 2016, n. 49, art. 2, commi
3-ter e 3-quater, primo e terzo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 41, 45, 47 e 53.
(T-210149)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 14-7-2021)
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