N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2022

Ordinanza del 10 febbraio 2022 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio ed altri contro Ministero della difesa; Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma. Professioni - Militari - Ordinamento militare - Previsione che non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del Codice dell'ordinamento militare, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. - Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 210, comma 1. (22C00056) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 23-3-2022)

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