N. 24
ORDINANZA (Atto di promovimento)
10 febbraio 2022
Ordinanza del 10 febbraio 2022 del Consiglio di Stato sul ricorso
proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio ed altri
contro Ministero della difesa; Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma.
Professioni - Militari - Ordinamento militare - Previsione che non
contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari
tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del Codice
dell'ordinamento militare, non sono applicabili le norme relative
alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero
professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e
dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.
- Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), art. 210, comma 1.
(22C00056)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 23-3-2022)
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