N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2022

Ordinanza del 14 gennaio 2022 del Tribunale di Lucca nel procedimento civile promosso da D.S. A.A.. Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile - Denunciata preclusione per le parti di un'unione civile, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti, di manifestare la volonta' per la conversione dell'unione civile in matrimonio, senza soluzione di continuita' con il precedente vincolo - Omessa estensione della disciplina applicata ai coniugi che abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili. Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile - Omessa previsione che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di rettificazione sia notificato al contraente dell'unione civile. Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile - Omessa previsione che alle parti di un'unione civile sia consentito di esprimere la volonta', in caso di accoglimento della domanda, di unirsi in matrimonio, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti il regime patrimoniale e la conservazione del cognome comune, nonche' che il Tribunale, con la sentenza di accoglimento della domanda, ordini all'ufficiale di stato civile di iscrivere il matrimonio nel registro degli atti di matrimonio Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile - Omessa previsione, nelle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile, che l'ufficiale dello stato civile del Comune di costituzione dell'unione civile o di registrazione se costituita all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda alla trascrizione del matrimonio nel registro degli atti di matrimonio, con le eventuali annotazioni relative al cognome e al regime patrimoniale. - Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), art. 1, comma 26, in combinato disposto con l'art. 31, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e con l'art. 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127). (22C00066) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 6-4-2022)

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