N. 31
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 gennaio 2022
Ordinanza del 14 gennaio 2022 del Tribunale di Lucca nel procedimento
civile promosso da D.S. A.A..
Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso -
Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso
sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile -
Denunciata preclusione per le parti di un'unione civile, in caso di
accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di
sesso di uno dei contraenti, di manifestare la volonta' per la
conversione dell'unione civile in matrimonio, senza soluzione di
continuita' con il precedente vincolo - Omessa estensione della
disciplina applicata ai coniugi che abbiano manifestato la volonta'
di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti
civili.
Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso -
Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso
sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile -
Omessa previsione che l'atto di citazione introduttivo del giudizio
di rettificazione sia notificato al contraente dell'unione civile.
Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso -
Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso
sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile -
Omessa previsione che alle parti di un'unione civile sia consentito
di esprimere la volonta', in caso di accoglimento della domanda, di
unirsi in matrimonio, effettuando le eventuali dichiarazioni
riguardanti il regime patrimoniale e la conservazione del cognome
comune, nonche' che il Tribunale, con la sentenza di accoglimento
della domanda, ordini all'ufficiale di stato civile di iscrivere il
matrimonio nel registro degli atti di matrimonio
Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso -
Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso
sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile -
Omessa previsione, nelle disposizioni dell'ordinamento dello stato
civile, che l'ufficiale dello stato civile del Comune di
costituzione dell'unione civile o di registrazione se costituita
all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso, proceda alla trascrizione
del matrimonio nel registro degli atti di matrimonio, con le
eventuali annotazioni relative al cognome e al regime patrimoniale.
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), art.
1, comma 26, in combinato disposto con l'art. 31, commi 3 e 4-bis,
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione
e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e con l'art.
70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).
(22C00066)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 6-4-2022)
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