Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sport - Ordinamento sportivo - Modifiche alle modalita' di elezione
degli organi direttivi centrali delle federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate - Limite
irreversibile, vigente ratione temporis, di tre mandati elettivi -
Conseguente preclusione di candidature presentate da chi abbia gia'
raggiunto, complessivamente, il numero massimo di mandati permessi
(nel caso di specie: nei Comitati regionali della Federazione
italiana tennis delle regioni Toscana e Marche) - Violazione del
corretto sviluppo della personalita' individuale, della liberta' di
associazione e del principio di proporzionalita' - Illegittimita'
costituzionale parziale.
- Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, art. 16, comma 2,
ultimo periodo, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge
11 gennaio 2018, n. 8; legge 11 gennaio 2018, n. 8, art. 6, commi 1
e 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48, e 117, primo comma;
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, art. 11; Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, art. 12.
(T-230184)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 4-10-2023)
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