Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza - Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori - Riscatto del corso di studi universitari -
Applicazione del principio di neutralizzazione - Condizione,
allorche' i diciotto anni di anzianita' contributiva al 31 dicembre
1995, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema
retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del riscatto e
dall'applicazione di tale sistema, in luogo di quello misto, che
avrebbe operato in assenza del riscatto - Necessita' che non ne
derivi un depauperamento del trattamento pensionistico - Omessa
previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza
- Non fondatezza della questione.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 13; legge n. 190 del
2014, art. 1, comma 707; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214,
art. 24, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(T-240112)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 3-7-2024)
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