N. 112 SENTENZA 21 maggio - 27 giugno 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori - Riscatto del corso di studi universitari - Applicazione del principio di neutralizzazione - Condizione, allorche' i diciotto anni di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del riscatto e dall'applicazione di tale sistema, in luogo di quello misto, che avrebbe operato in assenza del riscatto - Necessita' che non ne derivi un depauperamento del trattamento pensionistico - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione. - Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 13; legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 707; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 24, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 38. (T-240112) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 3-7-2024)

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