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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami nel ricorso R.G. 6857/2011 - sez. I-bis [sunto dei motivi aggiunti notificati in data 25 Luglio 2012] Il CAPITANO DI VASCELLO (CP) GRAZIANO DE RANIERI, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Nesi (telefax 055.49.22.10; PEC: avvocato.nesi@pec.studiolegalepn.it; e.mail: info@studiolegalepn.it) ed elettivamente domiciliato, unitamente a quest'ultimo, presso l'Avv. Fabrizio Paoletti con studio in Roma via G. Bazzoni n. 3, come da mandato a margine del ricorso introduttivo, mediante il presente atto notifica ex art. 150 c.p.c. e art. 49, comma 3°, c.p.a. i motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 6857/2011 (gia' notificati in data 25 luglio 2012), giusta ordinanza numero 7620 del 7 settembre 2012 con cui l'Ecc.ma Sez I-bis del T.A.R. Lazio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 2011, che sono: Basile Antonio, Cianci Angelino, Persenda Franco Giuseppe, Verna Pietro, Morante Vincenzo, Ferrara Francesco, Carlone Nicola, Pellizzari Pietro, De Luca Vincenzo, Mastroianni Giuseppe, Faraone Arturo, De Simone Antonino, Rufini Roberto, Tarzia Giuseppe, Martello Nunzio Antonio, Pescatori Franco, Gravante Salvatore, Martinez Gaetano, Galatolo Giovanni, Pozzolano Luciano, Di Marco Vincenzo, Nitrella Fedele, Cantore Lorenzo, Pallotta Oreste, Rodrigo Luciano. Infatti, con ricorso introduttivo, notificato in data 22 luglio 2011, il C.V. (CP) Graziano De Ranieri ha domandato l'annullamento del provvedimento di numero e data incogniti con cui il Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito compilata dalla Commissione Superiore di Avanzamento (C.S.A.) della Marina Militare Italiana relativa ai Capitani di Vascello (CP) R.N. SPE idonei all'avanzamento per l'anno 2011 nella quale il C.V. (CP) Graziano De Ranieri risulta collocato al 25° posto col punteggio di merito finale espresso in trentesimi di 28,95/30; della valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento espressa nell'adunanza di data incognita relativa al C.V. (CP) Graziano De Ranieri; del provvedimento comunicato con dispaccio protocollo n. M_D GMIL II 4 3 0241413, datato 16 maggio 2011, notificato in data 23 maggio 2011, con cui gli e' stato comunicato che ai sensi dell'art. 1058 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la competente Commissione di Avanzamento lo ha giudicato idoneo all'avanzamento a scelta per l'anno 2011 e che per effetto del posto occupato della graduatoria di merito riferita al medesimo anno "non e' stata iscritta nel quadro di avanzamento a scelta"; della scheda valutativa n. 53 del documento caratteristico - modello B relativa al C.V. (CP) Graziano De Ranieri; dei Rapporti Informativi redatti ai sensi dell'art. 1032, comma 2, D.Lgs. n. 66/2010 e relativi al C.V. (CP) Spe r.n. Graziano De Ranieri per lo scrutinio ai fini dell'avanzamento al grado superiore per il 2011; se ed in quanto occorrer possa, di tutti gli atti della Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare, nonche' di tutti gli atti comunque connessi, prodromici e conseguenti, formulando le seguenti censure: 1. "ILLEGITTIMITA' DERIVATA"; 2. "VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, VIOLAZIONE ARTT. 1032, 1057, 1058, 1060, 1093 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, VIOLAZIONE COMBINATO DISPOSTO ARTT. 1096, 1160 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE E ART. 6 D.M. 22 OTTOBRE 2010, VIOLAZIONE ARTT. 700-710 T.U. DELL'ORDINAMENTO MILITARE, ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PER ERRORE O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA', NONCHE' PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE"; 3. "ULTERIORE VIOLAZIONE ART. 1060 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALLA CIRCOLARE M-D GMIL DEL 24 NOVEMBRE 2009, NONCHE' DALLA CIRCOLARE M_D GMIL DEL 10 GIUGNO 2010, ILLEGITTIMITA' DERIVATA"; 4. "ECCESSO DI POTERE IN SENSO RELATIVO. RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI". Il ricorso R.G. n. 6857/2011 e' stato notificato per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U.R.I. Parte Seconda n. 2 del 5 gennaio 2012, previa autorizzazione ex ordinanza n. 6482/2011 del Presidente della Sez. I bis del TAR Lazio. Successivamente, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria n. 4979/2012, il Ministero della Difesa depositava parte della documentazione caratteristica di alcuni dei graduati che sopravanzarono il C.V. (CP) De Ranieri. Dall'esame della suddetta documentazione e' quindi sorta la necessita' di impugnare mediante motivi aggiunti, notificati il 25 luglio 2012, gli atti gia' impugnati con il ricorso introduttivo e poco sopra elencati. Le censure formulate con i motivi aggiunti notificati in data 25 luglio 2012, possono cosi' essere sintetizzate: "VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, VIOLAZIONE ARTT. 1032, 1057, 1058, 1060, 1093 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, VIOLAZIONE COMBINATO DISPOSTO ARTT. 1096, 1160 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE E ART. 6 D.M. 22 OTTOBRE 2010, VIOLAZIONE ARTT. 700-710 T.U. DELL'ORDINAMENTO MILITARE, ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PER ERRORE O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA', NONCHE' PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.". Dall'esame della documentazione caratteristica degli Ufficiali inseriti nel quadro di avanzamento, di cui il Ministero della Difesa ha depositato in giudizio le copie autentiche delle pratiche personali, e' emersa la ricorrenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo in quanto gli elementi di giudizio in concreto presi in esame sono stati sottovalutati nei riguardi del ricorrente e sopravvalutati nei riguardi degli altri Ufficiali, in particolare in ordine: A) alle qualita' professionali e alla rilevanza degli incarichi ricoperti (v. pagg. 18-30 e 40-45 dei motivi aggiunti, in cui si sottolinea in particolare gli incarichi di primissimo piano assunti dal ricorrente, nonche' il numero e le aggettivazioni delle benemerenze e ricompense conferite al Capitano di Vascello De Ranieri, v. pagg. 30-35 dei motivi aggiunti). B) alle qualita' intellettuali e di cultura (v. pagg. 35-40 dei motivi aggiunti). Con il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono state quindi rassegnate le seguenti CONCLUSIONI: annullamento del provvedimento di numero e data incogniti con cui il Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito compilata dalla Commissione Superiore di Avanzamento (C.S.A.) della Marina Militare Italiana relativa ai Capitani di Vascello (CP) R.N. SPE idonei all'avanzamento per l'anno 2011 nella quale il C.V. (CP) Graziano De Ranieri risulta collocato al 25° posto col punteggio di merito finale espresso in trentesimi di 28,95/30; della valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento espressa nell'adunanza di data incognita relativa al C.V. (CP) Graziano De Ranieri; del provvedimento comunicato con dispaccio protocollo n. M_D GMIL II 4 3 0241413, datato 16 maggio 2011, notificato in data 23 maggio 2011, con cui gli e' stato comunicato che ai sensi dell'art. 1058 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la competente Commissione di Avanzamento lo ha giudicato idoneo all'avanzamento a scelta per l'anno 2011 e che per effetto del posto occupato della graduatoria di merito riferita al medesimo anno "non e' stata iscritta nel quadro di avanzamento a scelta"; se ed in quanto occorrer possa, di tutti gli atti della Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare, nonche' di tutti gli atti comunque connessi, prodromici e conseguenti ivi compreso i decreti di data e numero incogniti con cui gli Ufficiali Ammiragli controinteressati sono stati promossi. avv. Ettore Nesi T13ABA373