Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami 1 - Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Campania Salerno, avente R.G. n. 1911/2007, l'avv. Andrea Di Nunno procuratore e difensore della sig.ra Concetta Mastandrea, ha proposto ricorso contro il Ministero dell'Interno per veder annullato il decreto del 23.11.2007, di approvazione della graduatoria definitiva della procedura di selezione per la copertura di n. 156 posti, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile, appartenente all'area funzionale C, posizione economica C1 del settore amministrativo, nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di 80, collocandola al 209° posto nonche' avverso gli atti presupposti, invocando l'adozione di misure cautelari provvisorie ante causam. In data 3.12.2007 il Presidente della Prima Sezione del T.A.R. Campania - Salerno ha adottato il Decreto Presidenziale n. 1157/2007 con cui ha accolto l'istanza cautelare, fissando per l'esame collegiale dell'istanza cautelare la Camera di Consiglio del 5.12.2007. All'udienza del 5.12.2007 il Collegio ha adottato l'ordinanza n. 1179/2007 con cui ha disposto "Considerata la necessita' di fissare la Camera di Consiglio per la delibazione sommaria del regolamento di competenza che la difesa dell'Amministrazione dichiara di aver proposto; Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 19 Dicembre 2007 e sospende nelle more il provvedimento impugnato". All'udienza del 19.12.2007 la difesa della ricorrente ha aderito all'istanza di regolamento di competenza. Il Collegio con ordinanza n. 172 del 19.12.2007 ha disposto la trasmissione del ricorso al T.A.R. per il Lazio-Roma. Il ricorso riassunto innanzi al T.A.R. Lazio - Roma ed iscritto nel ruolo generale al numero 11944/2007 e' stato assegnato alla Sezione I-Ter. All'udienza pubblica del 15.11.2012 con ordinanza collegiale n. 9642/2012, depositata in segreteria il 21.11.2012, il T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I Ter, ha ritenuto: "... - che il ricorso in epigrafe - introdotto, nell'anno 2007, presso il Tar Salerno e, di seguito ad adesione ad istanza di regolamento di competenza, riassunto presso questo Tar, territorialmente competente - e' stato notificato alla sola sig.a Pepe Maria Rosaria posizionatasi - nonostante abbia conseguito lo stesso punteggio (pp.80) della ricorrente e sia titolare di un'anzianita' di servizio inferiore a quella della ricorrente (ved. Ruolo del personale del Ministero dell'Interno, dell'Area B, VI^ qualifica, pos. B3, ove la ricorrente figura avere complessiva anzianita' di servizio dal 16.11.1982 e la controinteressata dal 9.4.1985), al 138° posto della graduatoria definitiva; - che la sg.ra Pepe risulta l'unica notificata ria anche dei mm.aa. di gravame depositati dalla ricorrente in data 10.4.2008; Considerato che, essendo stato il ricorso e l'atto contenente mm.aa. di gravame notificato alla resistente amministrazione dell'Interno e solo ad un contraddittore necessario, la definizione della causa deve essere mediata dalla necessaria integrazione del contraddittorio processuale nei confronti sia di tutti i candidati risultati vincitori (che occupano cioe' dal 1° al 156°) che dei candidati idonei [inclusi dal 157° posto in poi fino alla posizione antecedente (208° posto) quella occupata dall'odierna ricorrente (209° posto)], nella graduatoria definitiva approvata e impugnata, con l'ovvia eccezione del contraddittore necessario cui il gravame e' stato gia' notificato in via ordinaria. Devono, infatti, con riferimento al caso di specie, essere considerati contraddittori necessari anche i candidati, idonei e non vincitori, i quali - a seguito di rinuncia dell'avente diritto o di altri fatti modificativi della graduatoria - possono conseguire i benefici spettanti ai vincitori; dunque costoro hanno un interesse qualificato alla conservazione della posizione di idoneo occupata in seno alla graduatoria: interesse che verrebbe leso per effetto dello scorrimento determinato dall'eventuale accoglimento del gravame; ... Considerato, quanto alle modalita' di integrazione del contraddittorio processuale, che il Collegio e' dell'avviso che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami ... p.q.m. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), interlocutoriamente pronunciando, ordina alla parte ricorrente; - di provvedere all'integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalita' e termini indicati in parte motiva ... fissa, per l'ulteriore e definitiva trattazione del contenzioso, l'udienza pubblica del 30 maggio 2013". Il Tar lazio Roma Sez. I-ter con l'ordinanza collegiale n. 9642/2012 del 15.11.2012, depositata in segreteria il 21.11.2012 ha statuito che devono ritenersi contraddittori necessari i candidati vincitori ed idonei il cui nominativo figura dal 1° posto sino al 208° posto nella graduatoria definitiva approvata con decreto del Ministero dell'Interno del 23.11.2007 e relativa alla procedura di riqualificazione, indetta dal Ministero dell'Interno con bando del 27.4.2007, per l'accesso al profilo professionale di n.156 posti di collaboratore amministrativo contabile, Area funzionale C, posizione economica C1. 2 - Alla luce della sucitata ordinanza, si provvede alla notifica a mezzo di pubblici proclami a: Michele Tartaglia, Letizia Taschini, Rosa Donato, Antonella Moro, Giuseppe Genovese, Rita Di Lorenzo, Filippo Felli, Gabriele Ciarla, Pier Luigi Caputo, Vittorio Massimo Dascola, Francesco Mercatelli, Marika Masciotti, Maurizio Di Majo, Giovanna Marchitto, Maria Potenza, Carmelo Padova, Rosario Guercio Nuzio, Daniela Aurora, Daniele Pisanello, Alessia Salatino, Sara Carassale, Mario Mazzali, Emiliano Consolo, Michele Tavani, Annalisa Biondi, Luigi Postiglione, Tobia Raffaele Pappalardo, Luca Savio, Maria Maddalena Gargiulo, Anna Cassino, Patrizia Paolini, Francesco Valendino, Maurizio Cava, Lorenza Romich, Stefania Villa, Francesca Marsico, Vincenzo Calogero, Salvatore La Rosa, Rosaria Cavallaro, Enrico Triffiletti, Mauro Maestri, Anna Paganini, Maria Concetta Gemelli, Giovanna Noli, Angelo Leonardi, Carla Napodano, Sabina Primavera, Federica Pallara, Daniele Meschini, Filippo Bove, Andrea Ballestracci, Gianfranco Medugno, Celestina Salvatore, Emanuela Vannini, Elisa Nicolini, Elisabetta Maria Alessandro, Alberto De Angelis, Federica Fuso, Mariarita Morabito, Mario De Lucia, Donato Zangrillo, Chiara Bux, Dario Gaetano Spinelli, Maria Pecorella, Paolo Macaluso, Crescenza Tarquilio, Angelo Braconi, Pasquale Bergamo, Maria Teresa De Giglio, Amedeo Bertolino, Luciana Vilardi, Rosaria Teresa Mazza, Mariolino Fioretti, Michela Bertocchi, Daniele Aliano, Federico Ciardiello, Patrizia Siciliano, Maria Borruto, Raffaele Grieco, Luca Teodorani, Vito Raffaele Francavilla, Riccardo Di Luigi, Assunta Madau, Stella Manna, Francesco Di Liberto, Adriano Giannecchini, Aldo Tumminaro, Antonella Scolaro, Gianluca Martini, Riccardo Manca, Roberto Antoniani, Roberto Lombino, Roberto Giachin, Maria Teresa Morabito, Guido Bruni, Milena Cijan, Antonio Spadaro, Giuliana De Falco, Tullio De Luise, Loredana Angelosanto, Loris Ballestrazzi, Rosina Stregapede, Laura Maizan, Rachele Miccio, Maria Grazia Caruso, Anna Patrizia Narcisi, Rita Tufo, Maria Teresa Micheli, Anna Scarabelli, Raffaela Bisceglia, Antonietta Scollo, Vincenza D'Alessio, Gentelino Ciotti, Marina Iannone, Rocco Bevilacqua, Giancarlo Spagnoletta, Fiorella Chicarella, Gerarda Tartaglia, Marinella Meliado', Francesco La Ganga, Stefano Rogolino, Elena Turchi, Domenico Lagana', Donatella Pacifico, Elena Virga, Daniela Pirani, Antonina Sciacca, Alberta Cammareri, Iole Landolfi, Salvatore Bonacci, Maria Letizia Di Corpo, Concetta Maganuco, Franca Gabriele, Rita Battaglini, Anna Maria Spataro, Gabriella Pinna, Arcangelo Valente, Luciana Corona, Maria Luisa Forte, Maria Grazia Ilardi, Franca Frangipane, Adalgisa Valentini, Vincenzo Leccia, Maria Rosaria Santaniello, Domenica Silvana Fotia Cuzzola, Maria Toscano, Santo Massaria, Caterina Scelta, Maria Antonietta Migliaccio, Giuseppe Pastore, Anna Pappalardo, Valter Salvati, Gabriella Ciabuschi, Carla Micheli, Alessandro Cerilli, Maria Ponti, Domenico Condorelli, Valeria Maria Grasso, Grazia Cafari Panico, Marzia Romani, Salvatore Milluzzo, Nunzia Savoca, Cesare Mortella, Maria Antonietta Presciuttini, Antonio Tondelli, Lorena Maria Margherita Di Stefano, Vincenzino Gesmini, Mirella Grispigni, Teresa Parisi, Enrico Catalani, Liliana Tassone, Anna Maria Della Mazza, Annunziata Smeraldini, Giuseppina Marsella, Fabio Sanrocchi, Franca Boschini, Rita Silvestrini, Mara Sinapi, Maria Giuseppina Merenda, Giuliana Imbastaro, Fulvio Moroni, Luisa Giovanna Gastaldi, Antonina Schillaci, Alessandro Niccolai, Patrizia Ramelli, Rosella Nazio, Michele Bilardo, Carla Panunzi, Luigi Caruso, Claudio Paolucci, Simonetta Tempera, Maria Puccia, Maria Vincenza Adragna, Antonella Artese, Anna Morrone, Raffaele Tancredi, Antonino Borrello, Giuditta Marcella, Annamaria Iatomasi, Domenico Cavallaro, Adele Rolle, Esterina Fabiano, Anna Palma Virdo', Rosanna Carroccia, Nicola De Feudis, Maria Grazia Piscopello, Marina Bartolini, del seguente ricorso e motivi aggiunti. T.A.R. LAZIO-ROMA Ricorso (RG 1944/2007) gia' T.A.R. CAMPANIA - SALERNO - Ricorso (R.G. n. 1911/2007) - per la sig.ra Concetta Mastandrea, nata il 26.6.1957 - rappresentata e difesa - giusta procura a margine - dall'Avv. Andrea Di Nunno, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza XXIV Maggio n. 26 presso lo studio legale Zucchi-Galera; contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; avverso e per l'annullamento: a - del decreto del Ministero dell'Interno del 23.11.2007 di approvazione della graduatoria definitiva della procedura di selezione per la copertura di n. 156 posti, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile, appartenente all'area funzionale C, posizione economica C1 del settore amministrativo, nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di 80, collocandola al 209° posto degli idonei; b - del decreto del Ministero dell'Interno del 25.10.2007, successivamente pubblicato, di approvazione della graduatoria provvisoria della procedura di selezione per la copertura di n. 156 posti, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile, appartenente all'area funzionale C, posizione economica C1 del settore amministrativo, nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di 80; c - per quanto di ragione, della circolare del Ministero dell'Interno, con cui e' stato fissato il calendario del corso di formazione professionale, ai sensi dell'art. 7 della lex specialis; d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi della ricorrente. FATTO Il Ministero dell'Interno, con decreto del 27.4.2007 ha indetto procedura di selezione per la copertura di n. 232 posti, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile, appartenente all'area funzionale C, posizione economica C1 del settore amministrativo, ai sensi della normativa contrattuale vigente. Il concorso interno e' articolato in due fasi: - svolgimento di una prova selettiva; frequenza di un corso di formazione professionale, della durata di due settimane. La ricorrente, in possesso dei prescritti requisiti, ha presentato domanda di partecipazione alla selezione ed e' stata ammessa alla prova selettiva. All'esito dello svolgimento della prova, la Commissione esaminatrice ha proceduto alla redazione della graduatoria per l'accesso al corso finale di riqualificazione, in pretesa applicazione della lex specialis e dell'art. 10 del CCNL 1998 - 2001. La norma contrattuale, cosi' come ribadito dall'art. 5 della lex specialis, ha fissato i seguenti criteri di selezione dei concorrenti a parita' di punteggio: posizione economica di provenienza; anzianita' di servizio nella posizione economica di provenienza; originaria posizione nel ruolo di anzianita'; criteri generali per gli inquadramenti. La Commissione, contravvenendo ai criteri fissati dal bando, dopo aver graduato i concorrenti in applicazione dei criteri sub a) e b), ha redatto la graduatoria sulla base del mero criterio residuale della maggiore anzianita' anagrafica. Ne e' scaturita una graduatoria palesemente erronea, che ha visto la ricorrente collocata al 209° posto degli idonei. La corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla lex specialis, ed in particolare del criterio di cui alla lettera c), avrebbe collocato la ricorrente in posizione utile ai fini dell'ammissione al corso di formazione professionale. Gli atti impugnati, infatti, sono sicuramente illegittimi e vanno annullati - previa sospensione - per i seguenti MOTIVI I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241/90) - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEX SPECIALIS IN RELAZIONE ALL'ART. 10 DEL C.C.N.L. MINISTERI PER IL QUADRIENNIO 1998-2001 ECCESSO DI POTERE Il procedimento concorsuale e' sicuramente illegittimo per difetto di motivazione e per violazione dei criteri fissati dalla lex specialis per la redazione della graduatoria di accesso al corso di riqualificazione. L'art. 10 del C.C.N.L. 1998-2001 e l'articolo 5 del bando hanno fissato i seguenti criteri per la formazione della graduatoria dei concorrenti, collocati a parita' di punteggio, all'esito della prova pratica: posizione economica di provenienza; anzianita' di servizio nella posizione economica di provenienza; originaria posizione nel ruolo di anzianita'; criteri generali per gli inquadramenti. Una volta utilizzati i criteri delle lettere a) e b), la Commissione di Concorso e' tenuta ad utilizzare il criterio della lettera c) ovvero la posizione nel ruolo di anzianita' e, dunque, l'anzianita' generale di servizio di ciascun concorrente. Sennonche', l'intimata Amministrazione ha clamorosamente bypassato tale criterio ed ha affidato la selezione alla semplicistica scorciatoia del criterio meramente residuale dell'anzianita' anagrafica. In tal modo e' stato stravolto l'ordine di graduazione fissato dalla lex specialis e dalla disciplina contrattuale. Dal semplice raffronto della graduatoria impugnata con il ruolo di anzianita' emerge, infatti, che l'accesso al corso di formazione e' stato consentito a dipendenti dell'Amministrazione con anzianita' di servizio minore rispetto a quella della ricorrente. In caso di corretta applicazione dei criteri, la sig.ra Mastandrea avrebbe trovato collocazione in una posizione utile di graduatoria per l'accesso al corso, tenuto conto che presta servizio presso l'Amministrazione Civile dell'Interno sin dal 30.12.1982. istanza di sospensione Il danno e' grave ed irreparabile per la ricorrente, tenuto conto che per effetto della illegittima graduatoria si vede precluso l'accesso al corso. p.q.m. Accogliersi il ricorso - previa sospensione - con ogni conseguenza di legge. Salerno, 30 novembre 2007 Avv. Andrea Di Nunno T.A.R. LAZIO - ROMA SEZ. I-TER - MOTIVI AGGIUNTI per la sig.ra Concetta MASTANDREA, nata il 26.6.1957 - rappresentata e difesa - giusta procura a margine - dall'Avv. Andrea DI NUNNO, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Cosseria n. 2 presso lo studio del dott. Giuseppe Placidi; contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; avverso e per l'annullamento - previa somministrazione di idonee misure cautelari a - del decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato in data 13.2.2008 nei siti intranet ed internet dell'Amministrazione, con cui e' stato disposto l'inquadramento del personale risultato vincitore delle procedure di riqualificazione per l'accesso nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile, appartenente all'area funzionale C, posizione economica C1 del settore economico finanziario, nella parte in cui non ha disposto l'inquadramento della ricorrente tra il personale vincitore; b - per quanto di ragione, del telegramma urgente prot. n. M/6161/BIS/93 del 12.2.2008, con cui il Ministero dell'Interno ha ordinato agli organi ministeriali periferici di comunicare al personale interessato la data di pubblicazione del decreto ministeriale sub a); c - per quanto di ragione, della nota del 15.2.2008 cat. 2/2.2008/Pers. Civ. con cui la Questura di Salerno- Ufficio Personale ha notificato alla ricorrente il telegramma sub b); d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi della ricorrente. nel ricorso (r.g. n. 11944/2007) FATTO In data 13.2.2008 il Ministero dell'Interno ha adottato decreto con cui ha disposto l'inquadramento del personale vincitore. La ricorrente, nonostante, sia stata ammessa con riserva a partecipare al corso di riqualificazione, non e' stata inquadrata tra il personale risultato vincitore delle procedure di riqualificazione per l'accesso nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile, appartenente all'area funzionale C, posizione economica C1 del settore economico finanziario. In tale contesto sussiste l'interesse alla proposizione dei presenti MOTIVI AGGIUNTI A - SULL'ILLEGITTIMITA' PER VIZI PROPRI - I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7,COMMA 5 DELLA LEX SPECIALIS - ARTT. 28 E 33 L. N. 1034/71 - ART. 27 R.D. N. 1054/1924 - ART. 21-SEPTIES) -VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. - CAMPANIA - SALERNO - SEZ. I DEL 5.12.2007 N. 1179/2007 - ECCESSO DI POTERE Le decisioni del Giudice si eseguono, non si eludono. Facendo applicazione di tale principio, per quanto qui rileva, e' stato affermato che la statuizione del Giudice Amministrativo prevale su quella incompatibile ed adottata (non importa se consapevolmente o meno) dall'Amministrazione con contenuto oggettivamente elusivo, che diviene irrilevante e comunque tamquam non esset. Si e' gia' rappresentato che il T.A.R. Campania, Sez. di Salerno nella Camera di Consiglio del 5.12.2007, con ordinanza n. 1179/2007 ha accolto l'istanza di sospensione avanzata dalla ricorrente. Nella specie il decreto impugnato viola ed elude le citate pronunce cautelari. Il decreto e', pertanto, illegittimo per l'evidente contrasto con le risultanze processuali, cristallizzate e non piu' modificabili con l'ordinanza del T.A.R. Campania, Sez. I di Salerno n. 1179/2007, nonche' per violazione dell'art. 21-septies della L. n. 241/90. Il decreto impugnato e', inoltre, illegittimo per violazione dell'art. 7, comma 5 della lex specialis. L'articolo 7 del bando, infatti, cosi' dispone: "Al termine del corso i dipendenti che vi hanno partecipato saranno inquadrati, con apposito provvedimento, nel nuovo profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile...". In ragione di cio', emerge per tabulas il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel nuovo profilo professionale. B - ILLEGITTIMITA' DERIVATA Il provvedimento impugnato e' illegittimo, in via derivata, stante le illegittimita' denunciate con il ricorso R.G. n. 11944/2007 per seguenti MOTIVI - I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241/90) - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEX SPECIALIS IN RELAZIONE ALL'ART. 10 DEL C.C.N.L. MINISTERI PER IL QUADRIENNIO 1998-2001 ECCESSO DI POTERE Il procedimento concorsuale e' sicuramente illegittimo per difetto di motivazione e per violazione dei criteri fissati dalla lex specialis per la redazione della graduatoria di accesso al corso di riqualificazione. L'art. 10 del C.C.N.L. 1998-2001 e l'articolo 5 del bando hanno fissato i seguenti criteri per la formazione della graduatoria dei concorrenti, collocati a parita' di punteggio, all'esito della prova pratica: posizione economica di provenienza; anzianita' di servizio nella posizione economica di provenienza; originaria posizione nel ruolo di anzianita'; criteri generali per gli inquadramenti. Una volta utilizzati i criteri delle lettere a) e b), la Commissione di Concorso e' tenuta ad utilizzare il criterio della lettera c) ovvero la posizione nel ruolo di anzianita' e, dunque, l'anzianita' generale di servizio di ciascun concorrente. Sennonche', l'intimata Amministrazione ha clamorosamente bypassato tale criterio ed ha affidato la selezione alla semplicistica scorciatoia del criterio meramente residuale dell'anzianita' anagrafica. In tal modo e' stato stravolto l'ordine di graduazione fissato dalla lex specialis e dalla disciplina contrattuale. Dal semplice raffronto della graduatoria impugnata con il ruolo di anzianita' emerge, infatti, che l'accesso al corso di formazione e' stato consentito a dipendenti dell'Amministrazione con anzianita' di servizio minore rispetto a quella della ricorrente. In caso di corretta applicazione dei criteri, la sig.ra Mastandrea avrebbe trovato collocazione in una posizione utile di graduatoria per l'accesso al corso, tenuto conto che presta servizio presso l'Amministrazione Civile dell'Interno sin dal 30.12.1982. istanza cautelare Il danno e' grave ed irreparabile per la ricorrente, tenuto conto che si vede illegittimamente privata dell'inquadramento cui ha sicuramente diritto. p.q.m. Accogliersi il ricorso ed i motivi aggiunti - previa somministrazione di idonee misure cautelari - con ogni conseguenza di legge. Salerno-Roma, 25 marzo 2008 avv. Andrea Di Nunno T13ABA377