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Errata corrige
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Prot. n. 820/2010/Gab. Il prefetto della Provincia di Treviso, Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle Aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Vista la lettera della Banca d'Italia, Filiale di Venezia, n. 0513189/10 del 2 luglio 2010 relativa alla richiesta di riconoscimento dell'eccezionalita' dell'evento verificatosi nel giorno 25 giugno 2010 che ha causato la chiusura delle Filiali appresso specificate della Banca Antonveneta S.p.a.; Visto l'art. 31 della legge 340/2000 che ha disposto la soppressione del Foglio annunzi legali della Provincia, a far tempo dal 9 marzo 2001; Dichiara: per gli effetti di cui all'art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, che le Filiali della Banca Antonveneta S.p.a. sotto indicate non hanno potuto funzionare regolarmente, a causa dello sciopero dei dipendenti, nel giorno 25 giugno 2010: Filiali di Vazzola, via Roma n. 17; Castelfranco Veneto, via Podgora n. 7. Il presente decreto acquista efficacia a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura di questa Prefettura. Treviso, 9 luglio 2010 Il prefetto: Capocelli C101951 (Gratuito)