TAR Lombardia - Milano
Sezione IV

(GU Parte Seconda n.53 del 9-5-2009)

Ottemperanza a ordinanza collegiale TAR Lombardia - Milano, Sez. IV,
n. 44/2009 - come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza
collegiale n. 83/2009 - : Integrazione del Contraddittorio nel ricorso
iscritto al n.r.g. 2530/2007
 
   Il  TAR Lombardia - Milano, IV Sezione, con ordinanza collegiale n.
44/2009  del  5.3.2009,  come modificata ed integrata dalla successiva
ordinanza  collegiale  n. 83 del 22.4.2009, ha disposto l'integrazione
del contraddittorio - autorizzando la notifica per pubblici proclami -
del  ricorso n.r.g. 2530/2007 proposto dalla dott.ssa Valeria Sartori,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  prof.  Giuseppe Franco Ferrari ed
elettivamente  domiciliata  presso  il  suo  studio  in  Milano, Corso
Vittorio   Emanuele   II,  15,  contro  il  Ministero  della  Pubblica
Istruzione,  in  persona  del  Ministro  e  legale  rappresentante pro
tempore,   l'Ufficio   Scolastico  Provinciale  di  Milano  -  Ufficio
Graduatorie  permanenti,  in  persona  del Direttore Generale e legale
rappresentante   pro  tempore  e  nei  confronti  di  Eleonora  Letta,
Alexander   Distante   e   The   Rossi,   per  l'annullamento,  previa
sospensione:  a) del decreto prot. 33223/c7 20.7.2007 di pubblicazione
delle  "graduatorie  permanenti  provinciali  del personale docente ed
educativo  di ogni ordine e grado, per gli anni 2007/2009 con relativi
elenchi"; b) delle graduatorie provinciali definitive "Scuola Materna"
e   "Scuola  Elementare",  fascia  III,  pubblicate  con  il  suddetto
decreto;  c)  quale  atto  presupposto,  del decreto prot. 31843/P del
4.7.2007,   recante   la  pubblicazione,  in  via  provvisoria,  delle
"graduatorie permanenti provinciali del personale docente ed educativo
di  ogni ordine e grado, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009
con   relativi  elenchi";  d)  delle  graduatorie  provvisorie  Scuola
Materna  e  Scuola  Elementare, fascia III, pubblicate con il suddetto
decreto,   limitatamente  alla  parte  in  cui  non  riconoscono  alla
ricorrente il punteggio dovuto; e) quale atto presupposto, del d.m. n.
27  del 15.3.2007; f) quale atto ulteriormente presupposto, per quanto
occorra,  del  d.D.G. del M.I.P. - Direzione Generale per il Personale
della   Scuola   del   16.3.2007;  g)  di  ogni  altro  atto  comunque
presupposto, connesso o consequenziale. Avverso detti provvedimenti la
ricorrente  spiegava  le  seguenti  censure:  Eccesso  di potere nelle
forme  sintomatiche  della manifesta illogicita', contraddittorieta' e
irrazionalita';  eccesso di potere per travisamento dei presupposti di
fatto e di diritto, irragionevole discriminazione, nonche' per lesione
dell'affidamento;   difetto   di   istruttoria;   violazione  e  falsa
applicazione del d.m. n. 27 del 15.3.2007 con specifico riferimento ai
criteri  di  valutazione  dei  titoli  di  cui  all'allegata  tabella,
nonche'   violazione  e  falsa  applicazione  del  d.D.G.  del  M.I.P.
16.7.2007;  violazione  e  falsa  applicazione  della  l. 53/2003, con
particolare  riferimento  all'art.  5; violazione e falsa applicazione
del  d.lgs.  227 del 17.10.2005; violazione e falsa applicazione della
l. 241/1990 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3; violazione
e   falsa   applicazione   del  d.m.  26.5.1998;  violazione  e  falsa
applicazione   degli  artt.  3,  4,  33,  35  e  97  Costituzione.  In
particolare, e' oggetto di censura, per illegittimita', arbitrarieta',
irrazionalita'  e  contraddittorieta', la valutazione dei titoli della
ricorrente.  Invero,  la  ricorrente  ha  conseguito  sia la Laurea in
Scienze  della  Formazione  Primaria  -  Indirizzo  Insegnanti  Scuola
Materna sia la Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo
Insegnanti  Scuola  Elementare  (entrambe  titoli abilitanti ex art. 5
della legge n. 53/2003). Cio' nonostante, nelle graduatorie oggetto di
impugnazione,  alla  voce "abilitazione", sono stati riconosciuti alla
dottoressa  Sartori:  solo 41 punti (di cui 30 per abilitazione con la
Laurea  in  Scienze  della  Formazione  Primaria  -  Indirizzo  Scuola
dell'Infanzia  e  11  punti,  ex  lett. A.1, per voto di laurea) nella
graduatoria  per  la  Scuola  dell'Infanzia;  solo 17 punti (di cui 11
punti,  ex  lett. A.1, per voto di laurea e solo 6 punti per Laurea in
Scienze  della Formazione Primaria - Indirizzo Insegnanti della Scuola
Elementare)  nella  graduatoria  per  la  Scuola  Elementare.  Orbene,
l'iniqua  valutazione  dei  titoli accademici vantati dalla ricorrente
non  si  conforma  ai  criteri  dettati  dal d.m. n. 27 del 15.3.2007.
Infatti,  in  forza  delle  disposizioni  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale,  la  dottoressa Sartori, in possesso di un doppio titolo
di  laurea, ha diritto, nella graduatoria per la Scuola dell'Infanzia,
a:  30  punti  per  la  Laurea  in Scienze della Formazione Primaria -
Indirizzo  Insegnanti  della Scuola Materna, 11 punti ex lett. A.1, ed
ulteriori  3  punti  (ex  lett.  C.1)  per  Laurea  in  Scienze  della
Formazione  Primaria  -  Indirizzo Insegnanti della Scuola Elementare.
Analogamente,  nella graduatoria per Scuola Elementare alla dottoressa
Sartori  spettano:  30  punti  (c.d. "bonus") (e non solo 6 punti) per
abilitazione  con  la  Laurea  in  Scienze della Formazione Primaria -
Indirizzo  Insegnanti  Scuola  Elementare,  11  punti ex lett. A.1) ed
ulteriori  3  punti  (ex  lett.  C.1)  per  Laurea  in  Scienze  della
Formazione  Primaria - Indirizzo Insegnanti della Scuola Materna. Cio'
premesso,  adempiendo  all'ordinanza  n.  44/2009,  come modificata ed
integrata dalla successiva ordinanza collegiale n. 83/2009, si procede
alla  pubblicazione,  ai sensi dell'art. 14 R.D. 642/1907, del ricorso
epigrafato.  L'atto  di  integrazione del contraddittorio e' rivolto a
tutti  i  soggetti - inseriti nelle graduatorie oggetto di gravame con
l'epigrafato  ricorso,  pubblicate  con  decreto  prot.  33223/c7  del
20.7.2007  -  il  cui posizionamento subirebbe una variazione in peius
nell'ipotesi  di accoglimento del medesimo ricorso, ossia nell'ipotesi
in   cui   alla   dottoressa   Sartori   venisse  riconosciuto:  nella
"graduatoria permanente provinciale del personale docente ed educativo
di  ogni ordine e grado, per gli anni 2007/2009 - Scuola dell'Infanzia
(gia'  materna)"  il  punteggio complessivo di 49 (di cui, per titoli,
44  punti  anziche'  solo  41  punti)  e nella "graduatoria permanente
provinciale del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado,
per  gli  anni 2007/2009 - Scuola Elementare" il punteggio complessivo
di  73  punti  (di  cui,  per  titoli,  44  punti anziche' solo 17). I
predetti  soggetti sono comunque nominativamente individuati nell'atto
di  integrazione  del contraddittorio pubblicato sul sito internet del
Ministero      della      Pubblica      Istruzione,      all'indirizzo
http://www.pubblica,istruzione.it/news/index.shtml   e   all'indirizzo
http://www.pubblica,istruzione.it/proclami/index.shtml,        nonche'
nell'atto  di integrazione del contraddittorio che e' stato pubblicato
all'Albo  Pretorio  dell'Ufficio  Scolastico Provinciale di Milano dal
8.4.2009 al 24.4.2009.
      Milano, 27 aprile 2009

                  Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari
 
T-09ABA2185 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.