Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e Informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. UniCredit BpC Mortgage S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di UniCredit S.p.A., in data 29 agosto 2008 UniCredit BpC Mortgage S.r.l. ha concluso con UniCredit Family Financing Bank S.p.A. (successore a titolo universale di UniCredit Banca per la Casa S.p.A.) (il "Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione il Cedente cedera' e UniCredit BpC Mortgage S.r.l. dovra' acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo fondiario o ipotecario di proprieta' del Cedente (i "Contratti di Finanziamento") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 29 maggio 2009, UniCredit BpC Mortgage S.r.l. ha acquistato in blocco pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi credito (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivante dai Contratti di Finanziamento che alla data del 1 aprile 2009 alle ore 00.01 (la "Data di Valutazione") risultavano nella titolarita' di UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e che alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) rispettavano i seguenti criteri cumulativi (salvo ove diversamente previsto): CRITERI COMUNI 1) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il debito residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione ed il valore dell'immobile sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un precedente finanziamento in quote, e': (i) pari o inferiore all'80% qualora si trattasse di finanziamenti garantiti da immobili di tipo residenziale, ovvero; (ii) pari o inferiore al 60% qualora si trattasse di finanziamenti garantiti da immobili di tipo commerciale; 2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) nel caso di finanziamenti di tipo residenziale, una o piu' persone fisiche, con almeno una di esse residente in Italia, ovvero; (ii) nel caso di finanziamenti di tipo commerciale, una o piu' persone giuridiche, con almeno una di esse residente in Italia; 3) mutui interamente erogati, anche non in unica soluzione, ed interamente svincolati alla data del 31 dicembre 2008 (inclusa) ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento, per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 4) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso alla Data di Valutazione o prima della stessa; 5) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata, fosse anche solo di interesse; 6) mutui che siano retti dal diritto italiano; 7) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta diversa e successivamente ridenominati in euro). Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione una o piu' delle seguenti caratteristiche: 8) mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 9) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 10) mutui classificati alla Data di Stipulazione come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385; 11) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 12) mutui erogati in tutto o in parte con fondi di terzi (intendendosi per terzi anche eventuali enti agevolanti); 13) mutui che, pur in bonis, siano stati oggetto di ristrutturazione successivamente alla relativa Data di Stipulazione. CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO SUCCESSIVO 14) mutui originariamente stipulati da: a. UniCredit Banca per la Casa S.p.A. nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 (incluso) ed il 31 dicembre 2008 (incluso); ovvero b. UniCredit Banca S.p.A. nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 (incluso) ed il 31 ottobre 2008 (incluso); 15) mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi gli immobili che: (i) alla Data di Stipulazione del relativo mutuo ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ovvero A11; (ii) in qualunque momento tra la Data di Stipulazione ed la Data di Valutazione sono stati accatastati in almeno una delle predette categorie catastali. 16) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico se di tipo residenziale, intendendosi per tale: (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui: a. le ipoteche di grado legale precedente fossero cancellate; ovvero b. le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente fossero integralmente soddisfatte. 17) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento, secondo il metodo di ammortamento con rate costanti (c.d. "alla francese") per il quale tutte le rate comprensive di capitale ed interesse hanno uguale importo iniziale; 18) mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute alla Data di Valutazione (inclusa) risultavano pagate alla data del 30 aprile 2009. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione una o piu' delle seguenti caratteristiche: 19) mutui che siano stati concessi a persone fisiche che alla data del 22 maggio 2009 (inclusa) erano dipendenti di UniCredit Family Financing Bank S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario UniCredit con sede legale in Italia, ovvero in caso di cointestazioni almeno uno dei mutuatari alla data del 22 maggio 2009 era dipendente di UniCredit Family Financing Bank S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario UniCredito Italiano con sede legale in Italia; 20) mutui il cui numero di rate potrebbe variare nel tempo; 21) mutui che prevedono alla Data di Stipulazione la possibilita' di avere riduzioni di rata qualora il debitore corrisponda regolarmente tutte le rate del mutuo, senza mai prolungare un eventuale ritardato di pagamento di una singola rata oltre la data di scadenza della rata immediatamente successiva; 22) mutui inizialmente a tasso variabile e per i quali sia previsto un limite massimo al tasso di interessi di volta in volta applicabile indipendentemente dall'indice di riferimento, ai sensi di accordi contrattuali vigenti alla Data di Valutazione ma con applicabilita' a partire da una data successiva alla Data di Valutazione; 23) mutui stipulati tra il 24 novembre 2008 (incluso) ed il 31 dicembre 2008 (incluso) in relazione ai quali il rapporto tra l'importo del mutuo originario ed il valore dell'immobile sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un precedente finanziamento in quote, e' superiore all'80%; 24) mutui che maturano o hanno maturato alla Data di Stipulazione un tasso di interesse risultante da un combinazione tra un tasso fisso ed un indice variabile; 25) mutui opzionali di durata superiore a 30 anni e che prevedono un periodo di pre-ammortamento post saldo superiore a 48 mesi. Ai fini del presente punto, per "mutui opzionali" si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare le modalita' di calcolo degli interessi, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, da una modalita' da tasso fisso ad una modalita' a tasso variabile parametrato all'Euribor, o viceversa; 26) mutui per i quali il relativo debitore abbia effettuato un rimborso parziale anticipato attraverso un pagamento avvenuto con modalita' diverse dal pagamento effettuato tramite disposizione di pagamento ordinata su conto corrente aperto presso una filiale di UniCredit Banca S.p.A. e la cui data valuta della distinta contabile sia compresa nel periodo tra il 9 marzo 2009 (incluso) ed il 31 marzo 2009 (incluso); 27) mutui in relazione ai quali il debito residuo, intendendo per tale la quota di capitale a scadere, e', alla Data di Valutazione, inferiore ad Eur 50.000; 28) mutui in relazione ai quali il relativo debitore abbia aderito all'iniziativa commerciale cosiddetta "Insieme 2009" entro il 15 maggio 2009 (incluso); 29) mutui in relazione ai quali: (i) il relativo mutuatario, o almeno uno dei mutuatari in caso di cointestazione, sia residente in uno dei comuni identificati nel decreto del Commissario Delegato n.3 del 16 aprile 2009; ovvero (ii) l'immobile su cui e' stata concessa la garanzia ipotecaria sia ubicato in un comune situato nel territorio di una delle seguenti provincie, secondo i relativi confini amministrativi: L'Aquila ovvero Pescara ovvero Teramo. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "Data di Stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli o ristrutturazioni o frazionamenti intervenuti successivamente a tale data. Il termine "Euribor" utilizzato nei presenti criteri e' da intendersi come l'euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) ad 1 mese, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 2 mesi, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 3 mesi, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 6 mesi e/o Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 1 anno e/o ad una combinazione di essi, a seconda del caso. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a UniCredit BpC Mortgage S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a UniCredit Family Financing Bank S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. UniCredit BpC Mortgage S.r.l. ha incaricato UniCredit Family Financing Bank S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti , successori o aventi causa, sono legittimati a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali La cessione da parte di UniCredit Family Financing Bank S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i "Dati Personali"). Cio' premesso, UniCredit BpC Mortgage S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13, comma 4 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento"). Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, UniCredit BpC Mortgage S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da UniCredit Family Financing Bank S.p.A., nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. UniCredit BpC Mortgage S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale di UniCredit BpC Mortgage S.r.l. stessa, e quindi: - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati -in ogni momento- da UniCredit BpC Mortgage S.r.l. a UniCredit Family Financing Bank S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori finalita' delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest'ultima e per le quali UniCredit Family Financing Bank S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualita' di responsabili del trattamento (i "Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di trattamento di cui sopra. Co-Titolari del trattamento dei Dati Personali sono UniCredit BpC Mortgage S.r.l., con sede legale in Piazzetta Monte n. 1, Verona, Italia e UniCredit Family Financing Bank S.p.A., con sede legale in via Tortona 33, 20144 Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano n. 05140920017 e partita IVA n. 12916650158. Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono UniCredit Family Financing Bank S.p.A., con sede legale in via Tortona 33, 20144 Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano n. 05140920017 e partita IVA n. 12916650158 e UniCredit Credit Management Bank S.p.A., con sede legale in Piazzetta Monte n. 1, Verona , codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona n. 00390840239, partita IVA n. 02659940239. UniCredit BpC Mortgage S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. UniCredit BpC Mortgage S.r.l., in nome e per conto proprio nonche' di UniCredit Family Financing Bank S.p.A., e degli altri soggetti sopra individuati, informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtu' di tale comunicazione, altri istituti di credito e societa' finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalita' sopra descritte. Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali nonche' a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed alle connesse modalita' tecniche, rivolgendosi a: UniCredit Family Financing Bank S.p.A., U.O. customer satisfaction. Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Verona, 1 giugno 2009 Unicredit Bpc Mortgage S.R.L. Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Enrico Gambini T-09AAB2790