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Errata corrige
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Prot. n. 16.5/201000839/Gab. Il prefetto della Provincia di Milano, Premesso che i servizi espletati dagli sportelli della dipendenza della Biverbanca, Gruppo Montepaschi, ubicata in Milano, via Muratori (angolo via Friuli n. 23), non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata del 30 luglio 2010, a causa dello sciopero del personale proclamato dalle OO.SS. aziendali, determinando l'impossibilita' di rispettare i termini legali e convenzionali; Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, con nota n. 651103/10 del 27 agosto 2010; Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: il mancato funzionamento nella giornata del 30 luglio 2010 dagli sportelli della dipendenza della Biverbanca, Gruppo Montepaschi ubicata in Milano, via Muratori (ang. via Friuli n. 23) a causa dello sciopero del personale proclamato dalle OO.SS. aziendali, e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali. La durata dell'evento eccezionale e' limitata al giorno 30 luglio 2010. Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali, di cui alla richiesta della Banca d'Italia in premessa richiamata. Milano, 10 settembre 2010 Il prefetto: Lombardi C102882 (Gratuito)