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Errata corrige
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Estratto atto di citazione Il sottoscritto Avv. Pierluigi Arigliani, foro di Benevento, procuratore in giudizio di Zaccari Michele Contro Zaccari Gianluca, ha proposto domanda giudiziale per la divisione del beni relitti di Stefanelli Pasquale, nato il 17.05.1913 a Circello (BN), e deceduto in Benevento il 04.09.1998, il G.I. con ordinanza del 7/6/2013 ha ordinato all'attore di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del de cuius entro il 30/9/2013 e rinviando il giudizio all'udienza del 20.01.2014; il Presidente del Tribunale di Benevento con provvedimento del 29 luglio 2013, visto il parere conforme del P.M. espresso l'11 luglio 2013, ha autorizzato la notifica dell'atto di citazione per la divisione giudiziale dell'eredita' di Stefanelli Pasquale a tutti i litisconsorti per pubblici proclami. Tutto cio' premesso e ritenuto, per gli esposti motivi, il Sig. Zaccari Michele, come in atti rappresentato e difeso, cita Stefanelli Immacolata; Stefanelli Maria Giuseppina; Stefanelli Antonio; Mastrocola Pasquale; Mastrocola Amalia; Mastrocola Giuseppa; Mastrocola Michela; Zaccari Vito Leone; Zaccari Nunziata; Zaccari Angiolina; Stefanelli Francesco; Stefanelli Nicola Andrea; Stefanelli Angiola; Stefanelli Lucia; Stefanelli Donato; Stefanelli Giuseppe; Mastrocola Angela; Mastrocola Giuseppe; Stefanelli Angelamaria; Zaccari Teofilo Giovanni; Zaccari Maria Carmela Michela; Zaccari Rosario Michele; e loro aventi causa; a voler comparire innanzi al Tribunale Ordinario di Benevento - Giudice Consolante, proc. n. 1293/2012 R.G.A.C., all'udienza del 20 gennaio 2014 ore di rito, con invito a costituirsi, nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme dell'art.166 c.p.c., dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art.168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art.167 c.p.c., con l'espressa avvertenza che eventuale eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio del Giudice adito, ai sensi dell'art.38 c.p.c. dovra' essere sollevata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si avra' per non proposta se non conterra' l'indicazione del Giudice che la parte riterra' competente e che, in mancanza di costituzione, si procedera' in loro contumacia per ivi sentir accogliere la presente domanda e pronunziare le seguenti: Conclusioni Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiarare la divisione giudiziale dell'eredita' di Stefanelli Pasquale in premessa descritta, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi; in subordine, disporre l'attribuzione dei beni indivisi in favore di esso attore con obbligo per lo stesso di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore del convenuto; in estremo subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilita' dei beni, ordinare la vendita ai sensi dell'art.788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote; condannare parti convenute - eventualmente resistenti e/o opponenti - al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiarano antistatario; dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege. Benevento 27/08/2013 avv. Pierluigi Arigliani T13ABA11329