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Errata corrige
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Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, autorizzata con ordinanza pres. n. 15172/13 che, nel fissare l'udienza di discussione del merito del giudizio il 5 novembre 2013, ha stabilito che «devono ritenersi contraddittori necessari tutti gli enti inclusi nella Tabella delle Istituzioni ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, per il triennio 2012-2014, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' cultuali di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella G.U.R.I. n. 248 del 23 ottobre 2012», in relazione al ricorso proposto dalla Fondazione Centro di iniziativa giuridica Pietro Calamandrei rappresenta e difesa dagli avv.ti proff. Pietro Rescigno, Guido Alpa e Vincenzo Zeno Zencovich ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo sito in Roma Vicolo Orbitelli 31, avverso il Decreto Ministeriale del 31 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU n. 248 del 23 ottobre 2012 recante «Emanazione della Tabella delle Istituzioni culturali ammesse al contributo, ordinario annuale dello Stato, per il triennio 2012-2014», mediante il quale il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (parte resistente) non ha incluso la Fondazione ricorrente nel novero degli istituti che, ai sensi dell'art. della legge del 17 ottobre 1996, n. 534, possono beneficiare del contributo triennale dello Stato; il verbale della Commissione di valutazione, non conosciuto nei relativi estremi, con il quale sono stati definiti ulteriori sottocriteri cui uniformarsi ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario agli enti partecipanti alla selezione per l'ammissione al citato contributo, nonche' della DDG 19 settembre 2011, ove fosse interpretata in modo da legittimare la definizione ex post dei punteggi arbitrariamente stabilitile dalla Commissione. Il ricorso ha censurato la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione, nonche' la violazione dell'art. 3 della legge 534 del 1996 e della circolare n. 16 del 2002. Quest'ultima, infatti, ha ribadito che dovesse costituire profilo premiante, nella valutazione di ammissione al contributo, quanto previsto che l'art. 3 della legge 534 del 1996, che in proposito recita: «il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tener conto prioritariamente dei seguenti elementi: a) la consistenza del patrimonio_librario ...; b) la consistenza e arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico ...; c) lo svolgimento di attivita' e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale». La Commissione di valutazione, invece, ha stabilito che, nell'ambito «Patrimonio bibliografico» (di cui alla lettera d) dell'art. 2 della legge n. 534 del 1996 dovessero essere valutati anche aspetti economico finanziari che nulla hanno a che fare con il patrimonio bibliografico, provvedendo all'attribuzione di un punteggio anche per la «consistenza finanziaria», per la «tipologia di investimenti e di spese» effettuata e per «altre fonti di finanziamento» e per la «capacita' di spesa»: tutti aspetti estranei alla voce di valutazione «Patrimonio bibliografico», prevista dall'artt. 2 e 3 della legge 534 del 1996. La somma dei punteggi massimi previsti per i descritti aspetti economico - finanziari e' pari a n. 18 punti e, quindi, superiore ai n. 10 punti attribuibili per la «attivita' scientifica» realizzata e per i «rapporti intrattenuti con le universita' ed altri istituti di ricerca». Tale determinazione viola il limite all'operato della commissione costituito dal divieto di introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione. In secondo luogo, il ricorso ha censurato la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 534 del 1996 e della circolare n. 16 del 2002, sotto diverso profilo. La Commissione di valutazione, infatti: i) per alcuni sub criteri non ha indicato quali sarebbero stati i pesi ponderali da utilizzare per l'attribuzione del relativo punteggio; ii) ha espresso un valore numerico in ordine a profili che non avrebbero potuto essere desunti dalla domanda inviata, in quanto non previsti dallo schema appositamente previsto per la sua compilazione; iii) ha indicato un punteggio dal quale non e' possibile evincere in alcun modo il percorso logico argomentativo per il quale un aspetto e' stato premiato in luogo di un altro. In virtu' di quanto descritto, la Fondazione ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e con esso l'annullamento dei provvedimenti impugnati. avv. prof. Vincenzo Zeno Zencovich TS13ABA11205