CORTE DI CASSAZIONE

(GU Parte Seconda n.27 del 7-3-2009)

Notificazione per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C. (ai creditori
del Concordato preventivo n. 2/94 della Igiemme S.p.a. pendente avanti
al Tribunale di Lamezia Terme, nonche' ai creditori delle procedure
esecutive immobiliari riunite sub n. 73/1994 R.G.E. pendenti avanti al
Tribunale di Lamezia Terme).
 
   L'avvocato  Giuseppe  O.  Lagoteta,  quale difensore del Concordato
preventivo  n.  2/94  della  Igiemme S.p.a., con sede in Lamezia Terme
(CZ),  via N. Sauro n. 6, che ha eletto domicilio presso il suo studio
in Roma, via Sistina n. 42, rende noto che:
      con  ricorso  ex  art.  111,  comma  7, Costituzione, in data 27
febbraio  2009,  il Concordato preventivo n. 2/94 della Igiemme S.p.a.
impugna  davanti alla Corte di Cassazione il provvedimento n. 13466/08
di  cron.  reso  il  18  dicembre  2008 dal Tribunale di Lamezia Terme
nell'ambito  dei  procedimenti  riuniti  di  reclamo  ex art. 26 legge
fallimentare iscritti ai numeri 580/2007 e 401/2008 del Ruolo generale
affari  contenziosi, lamentando: 1) con il primo motivo di ricorso, la
violazione  e  falsa  applicazione  degli artt. 26 e 164 R.D. 16 marzo
1942, n. 267 (cd. legge fallimentare), degli artt. 156, 161, 739 e 327
del  Cod. proc. civ., nonche' dell'art. 2909 del Codice civile; 2) con
il  secondo  motivo  di  ricorso,  la  violazione e falsa applicazione
dell'art.  2809, comma 2, del Codice civile; 3) con il terzo motivo di
ricorso,  la  violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 81 e 112
del Cod. proc. civ., degli art. 1260 e segg. del Codice civile, 1406 e
segg.  del  Codice civile, 1705 e segg. del Codice civile, degli artt.
1350,  1351  e  2821  del  Codice civile, nonche' dell'art. 58 decreto
legislativo   n.   385/1993   (cd.   T.U.B.),   ed  inoltre  l'omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
e  decisivo  per  il  giudizio;  4)  con  il  quarto motivo di ricorso
(subordinato al terzo), la violazione e falsa applicazione degli artt.
100  e  105  del  Cod.  proc.  civ., nonche' l'omessa, insufficiente o
contraddittoria  motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio;
      il Primo presidente delle Corte di Cassazione, con provvedimento
in  data  4 marzo 2009, previo conforme parere del Pubblico ministero,
ha  accolto  l'istanza  formulata  in  calce al predetto ricorso ed ha
autorizzato  l'istante  a notificare per pubblici proclami ex art. 150
C.P.C.   Il   ricorso   stesso   ed  il  pedissequo  provvedimento  di
autorizzazione  ai  creditori  del Concordato preventivo n. 2/94 della
Igiemme  S.p.a. pendente avanti al Tribunale di Lamezia Terme, nonche'
ai  creditori  delle  procedure  esecutive  immobiliari riunite sub n.
73/1994 R.G.E. pendenti avanti al Tribunale di Lamezia Terme.
   Tanto  si  notifica in adempimento del provvedimento reso dal Primo
presidente della Corte di Cassazione.

                      Avv. Giuseppe O. Lagoteta
 
S-09903 (A pagamento).
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