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Errata corrige
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Prot. n. 14165 del 12/3/2010. Il prefetto della Provincia di Campobasso, Vista la lettera n. 0191037/10 del 10 marzo 2010, con la quale la Direzione della Banca d'Italia, Filiale di Campobasso, segnala che, a causa dell'astensione dal lavoro del personale della societa' Seba S.p.a., societa' di service per la lavorazione di assegni e di effetti, la Filiale della Banca delle Marche S.p.a. di Termoli non ha potuto funzionare regolarmente nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2010; Considerato che con la richiamata nota, la stessa Banca d'Italia chiede che si autorizzi, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nei suddetti giorni e nei cinque giorni successivi; Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. Decreta: Il mancato funzionamento, nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2010, della Filiale della Banca delle Marche S.p.a. di Termoli, e' riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, come causato da evento eccezionale e la sua durata resta limitata soltanto nei suddetti giorni. I termini legali e convenzionali scaduti nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2010, nonche' nei cinque giorni successivi sono, pertanto, prorogati di quindici giorni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31 legge 24 novembre 2000, n. 340. Campobasso, 12 marzo 2010 Il prefetto: Scammacca C10482 (Gratuito)