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Errata corrige
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Notofica per pubblici proclami Con ordinanza n. 4881/2009 del 23 ottobre 2009, resa nella C.C. del 22 ottobre 2009, la Sezione III bis del TAR del Lazio Sezione di Roma ha ordinato ai ricorrenti Trinchera Deianira ed altri di integrare il contraddittorio del ricorso n. 7552/09, anche a mezzo di pubblici proclami nei confronti dei soggetti ricompresi nelle impugnate graduatorie. Pertanto si notifica per pubblici proclami, il ricorso n. 7552/09 proposto al TAR Lazio Sez. III bis di Roma, per l'annullamento, previa sospensione, delle graduatorie ad esaurimento definitive pubblicate tra i mesi di luglio e agosto 2009 dagli UU.SS.PP. di Roma, Brescia, Bergamo, Varese, Lecce, Taranto, Bari, Verbano-Cusio-Ossola, Milano, Brindisi, Trieste, Vercelli, Rovigo, Latina, Mantova, Parma, Viterbo, Pordenone, Vicenza, Novara, Piacenza, Isernia, Torino, Alessandria, Ferrara, Venezia, Forli-Cesena, Asti, Biella, Pistoia, Ancona, Udine, Gorizia, Avellino, L'Aquila, Lodi, Cuneo, Como, Cremona, Foggia, Belluno, Padova, Massa, Pavia, Prato, Savona, Terni, Oristano, Grosseto, Chieti, Verona, Bologna, Reggio Emilia, Campobasso, Pesaro, Matera, Rieti, Sondrio, Rimini, Nuoro, Ravenna, Modena, Genova, Livorno, La Spezia, Treviso, Pescara, Potenza, Imperia, Macerata, Arezzo, Teramo, Lecco, nella parte in cui ricomprendono i ricorrenti «in coda» anziche' «a pettine» e di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, collegato o consequenziale ivi compreso il D.M. n. 42 del 9 aprile 2009 nella parte in cui afferma all'art. 1, comma 11, e all'art. 12, comma 1, che l'inserimento nelle ulteriori tre province avvenga «in coda» e non «a pettine». Con il ricorso si censurano i provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, della legge n. 124/99 e degli articoli 3, 51, comma 1, e 97 della Costituzione, eccesso di potere, illogicita' manifesta, disparita' di trattamento, contradditorieta' intrinseca, elusione del giudicato amministrativo. I provvedimenti impugnati collidono con l'unico criterio di graduazione ammesso dalla legge che e' quello costituito esclusivamente dal punteggio conseguito, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante. La politica della non curanza, da parte del M.I.U.R., del dettato giurisdizionale e' stata la pubblicazione di graduatorie provinciali fallaci e illegittime al loro sorgere, atteso che esse risultano frutto di un decreto ministeriale reiteratamente sospeso e dichiarato inefficace da svariate pronunce del giudice amministrativo. La costituzione della coda in calce a ciascuna graduatoria provinciale sfocia in un vero e proprio eccesso di potere da parte del Ministero, atteso che il sistema di reclutamento degli insegnanti e' sempre stato regolamentato da una legge dello Stato e giammai da un decreto ministeriale. La discussione del ricorso in C.C. e' fissata per l'udienza del 7 gennaio 2010. Avv. Giuliano Giannini e avv. Simona Manca TC09ABA8729