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AVVISO DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER VIGILARE SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 81 DEL DECRETO-LEGGE N. 112/08 Scadenza trasmissione informazioni e documenti: 31 luglio 2008 Il Direttore Generale Visti: - l'articolo 81, commi 16, 17, 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito: decreto-legge n. 112/08); - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); - il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01); - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/91/08 EMANA il seguente avviso Art. 1 - Destinatari Con deliberazione ARG/91/08 del 4 luglio 2008 l'Autorita' ha disposto l'acquisizione di informazioni e documenti nei confronti dei soggetti che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: - abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente l'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08 un volume di ricavi complessivamente superiore a 25 milioni di euro; - operino in almeno uno dei settori di seguito indicati: (a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; (b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; (c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Art. 2 - Oggetto 1. I soggetti di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a trasmettere entro il 31 luglio 2008 all'Autorita': (a) l'ultimo bilancio di esercizio disponibile nonche', se disponibili, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 ed i documenti di budget relativi al 2008; (b) una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08 riferiti sia all'anno 2007 che al primo semestre 2008. 2. Le informazioni e i documenti di cui al precedente comma 1 sono richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera (a), della legge n. 481/95, la cui violazione e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato. Art. 3 - Disposizioni finali 1. Il presente avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale ai sensi dall'articolo 11, comma 4, del dPR n. 244/01. 2. Il testo integrale della deliberazione di richiesta delle informazioni ARG/91/08 e' disponibile sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Direttore Generale Roberto Malaman T-08ADA2165 (A pagamento).