Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami I signori Cristina Cenacchi, Alfredo Zebri, Flora Serra e Ubaldo Paioli, tutti residenti in Comune di Marzabotto a seguito di parere favorevole del P.M. del 5 ottobre 2010 con decreto autorizzativo del presidente del Tribunale di Bologna del 12 ottobre 2010 notificano ai signori Antonelli Battista, Ruggero Peppino, Lollini Giorgio, Monteventi Maria, Rossi Ardilio, Fantoni Ugo, Mattioli Sergio, Orsi Giuseppe, Lolli Artemio, Rossi Mauro, Nardi Giuseppe, Bendini Pietro, Michelutti Silvio, Righi Giuseppe, Puccetti Bruno e Rizzi Franco; che il giudice del Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Porretta Terme, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nella causa R.G. n. 304/08 e che gli attori ottemperano a quanto sopra con atto di citazione per chiamata in causa di terzo a comparire il giorno 7 febbraio 2011 ad ore 9 e seguenti, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia il giudice adito nel merito previo ogni opportuno e necessario accertamento in fatto ed in diritto; a) nei confronti del Comune di Marzabotto: 1) dichiarare l'illegittimita', ai fini civilistici, della delibera di classificazione n. 64 del 31 luglio 2006, in quanto adottata in palese violazione e pregiudizio del diritto soggettivo degli attori e per l'effetto dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'inesistenza della servitu' di uso pubblico del Comune di Marzabotto sulla via Bandinella ai sensi dell'art. 949 del Codice civile; 2) disporre, ove cio' non sia gia' avvenuto nelle more del presente giudizio, la rimozione del passo carraio autorizzato dal Comune di Marzabotto con provvedimento n. 16/600 del 20 dicembre 2006; 3) condannare il Comune di Marzabotto, eventualmente in solido con la proprieta' convenuta, al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori in considerazione delle reiterate violazioni connesse alla emanazione dei predetti provvedimenti, dalla data del loro rilascio alla effettiva rimozione o annullamento, facendo a tal fine ricorso alla valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 del Codice civile e disponendo, se del caso, anche il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 del Codice civile; b) nei confronti della signora Liana Zani: 1) dichiarare l'inesistenza del diritto di servitu' di passaggio o transito, anche soltanto pedonale su via Bandinella attraverso la proprieta' degli attori esattamente individuata al foglio 7 particelle 339 e 340 del Catasto dei Fabbricati del Comune di Marzabotto in favore della confinante proprieta' convenuta, accatastata al foglio 7 particella 700 cat. C/2 del Catasto dei Fabbricati del Comune di Marzabotto; 2) condannare la proprieta' convenuta, eventualmente in solido con il Comune di Marzabotto al risarcimento dei danni patiti e patendi dagli attori, in conseguenza dell'illegittimo ed arbitrario esercizio della predetta servitu' di passaggio o transito, per tutto il periodo compreso tra il rilascio della autorizzazione amministrativa a cio' funzionale e sino alla effettiva cessazione di ogni atto che di tale asserito e preteso diritto costituisce esercizio, facendo a tal fine ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 e 2056 del Codice civile; 3) ordinare, ove ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto, il ripristino dello stato originario dei luoghi, con oneri e spese a carico esclusivo della convenuta; In ogni caso condannare alla rifusione di anticipazioni, spese, diritti ed onorari oltre rimborso spese generali 12,50% ex art. 14 D.M. 8 aprile 2004, n. 127, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 20%». Avv. Gherardo Nesti B10146