BRUEL S.P.A.
Sede legale: via G. B. Verci n. 40, 36061 Bassano del Grappa (VI),
Italia
Capitale sociale: euro 2.500.000,00
Registro delle imprese: Vicenza
R.E.A.: 278470
Codice Fiscale: 02839540248
Partita IVA: 02839540248

KELMA INTERNATIONAL B.V.

Societa' a responsabilita' limitata di diritto olandese

(GU Parte Seconda n.82 del 13-7-2019)

 
Fusione transfrontaliera per incorporazione  di  Kelma  International
                  B.V. in Bruel societa' per azioni 
 
 
Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio
                             2008 n. 108 
 

  Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di
Kelma International B.V. in Bruel societa' per azioni (la "Fusione"),
si forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dell'art.
7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 
  1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  1.1 "Bruel Spa",  societa'  per  azioni  disciplinata  dal  diritto
italiano, avente la sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via  G.B.
Verci n. 40, 36061, Italia, con capitale sociale di Euro 2.500.000,00
interamente  versato,  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al
registro  imprese  di  Vicenza  02839540248,   repertorio   economico
amministrativo (REA) n. VI - 278470 (la "Societa' Incorporante"); e 
  1.2 "Kelma International B.V.", societa' a responsabilita' limitata
di diritto olandese, avente la  sede  legale  in  Keizersgracht  241,
1016EA Amsterdam (Paesi Bassi), con capitale  sociale  Euro  1.000,00
(mille/00) interamente versato, iscritta nel registro  delle  imprese
olandese  al  numero  di  iscrizione   000031605311   (la   "Societa'
Incorporanda"). 
  2. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori 
  2.1  Con  riferimento  alla   Societa'   Incorporante:   ai   sensi
dell'articolo 2503 del Codice Civile, i creditori  di  Bruel  Spa,  i
quali vantino un credito sorto anteriormente  all'iscrizione  o  alla
pubblicazione del progetto  comune  di  Fusione  ai  sensi  dell'art.
2501-ter, comma 3, del codice civile, hanno  il  diritto  di  opporsi
alla Fusione  entro  sessanta  giorni  dall'ultima  delle  iscrizioni
previste dall'art. 2502-bis del codice civile. 
  2.2 Con riferimento alla Societa' Incorporanda: ai sensi  dell'art.
2:316 del codice civile olandese (Burgerliijk Wetboek),  i  creditori
della Societa' Incorporanda hanno il diritto di opporsi alla  fusione
entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  su  un  quotidiano
nazionale della notizia avente a oggetto l'iscrizione del progetto di
fusione presso il registro del commercio. 
  3. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  3.1 Con riferimento alla  Societa'  Incorporante:  la  Fusione  non
determina il sorgere di alcun diritto  di  recesso  in  favore  degli
azionisti della Societa' Incorporante  che  non  abbiano  contribuito
all'approvazione  ella  stessa  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto
legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 e degli articoli  2437  e  ss.
del codice civile. 
  3.2 Con riferimento alla Societa' Incorporanda: non  esistono  soci
di  minoranza  della  Societa'  Incorporanda  poiche'   la   Societa'
Incorporante e' titolare dell'intero capitale sociale della  Societa'
Incorporanda e tale  proprieta'  sara'  mantenuta  fino  all'avvenuta
fusione. 
  4. Modalita'  di  ottenimento  gratuito  delle  informazioni  sulla
fusione 
  Ulteriori informazioni  in  merito  alla  fusione  sono  reperibili
gratuitamente contattando la sede legale della Societa'  Incorporante
e la sede legale della Societa' Incorporanda. 

    Bruel S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Antonio Passuello 

 
TX19AAB7975
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.