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Fusione transfrontaliera per incorporazione di Kelma International B.V. in Bruel societa' per azioni Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Kelma International B.V. in Bruel societa' per azioni (la "Fusione"), si forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 1.1 "Bruel Spa", societa' per azioni disciplinata dal diritto italiano, avente la sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via G.B. Verci n. 40, 36061, Italia, con capitale sociale di Euro 2.500.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Vicenza 02839540248, repertorio economico amministrativo (REA) n. VI - 278470 (la "Societa' Incorporante"); e 1.2 "Kelma International B.V.", societa' a responsabilita' limitata di diritto olandese, avente la sede legale in Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam (Paesi Bassi), con capitale sociale Euro 1.000,00 (mille/00) interamente versato, iscritta nel registro delle imprese olandese al numero di iscrizione 000031605311 (la "Societa' Incorporanda"). 2. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori 2.1 Con riferimento alla Societa' Incorporante: ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile, i creditori di Bruel Spa, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto comune di Fusione ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, del codice civile, hanno il diritto di opporsi alla Fusione entro sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis del codice civile. 2.2 Con riferimento alla Societa' Incorporanda: ai sensi dell'art. 2:316 del codice civile olandese (Burgerliijk Wetboek), i creditori della Societa' Incorporanda hanno il diritto di opporsi alla fusione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione su un quotidiano nazionale della notizia avente a oggetto l'iscrizione del progetto di fusione presso il registro del commercio. 3. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza 3.1 Con riferimento alla Societa' Incorporante: la Fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso in favore degli azionisti della Societa' Incorporante che non abbiano contribuito all'approvazione ella stessa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 e degli articoli 2437 e ss. del codice civile. 3.2 Con riferimento alla Societa' Incorporanda: non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporanda poiche' la Societa' Incorporante e' titolare dell'intero capitale sociale della Societa' Incorporanda e tale proprieta' sara' mantenuta fino all'avvenuta fusione. 4. Modalita' di ottenimento gratuito delle informazioni sulla fusione Ulteriori informazioni in merito alla fusione sono reperibili gratuitamente contattando la sede legale della Societa' Incorporante e la sede legale della Societa' Incorporanda. Bruel S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione Antonio Passuello TX19AAB7975