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Errata corrige
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Prot. n. 26625/2010/14.2/Gab. Il prefetto della Provincia di Firenze, Vista la nota n. 519349 datata 6 luglio 2010, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che gli sportelli del Monte dei Peschi di Siena S.p.a., indicati nell'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, non hanno potuto funzionare con regolarita' il 2 luglio 2010, a causa di uno sciopero del personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle filiali del Monte dei Paschi di Siena S.p.a., il 2 luglio 2010; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore degli sportelli, indicati nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente decreto, di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. Firenze, 20 agosto 2010 Il prefetto vicario: Fiora Fasano C102529 (Gratuito)