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Errata corrige
Errata corrige
Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Gli avv.ti Carmine Rossi con studio in 37122 Verona, Via Leoncino n. 16 ed Elena Dalla Santa con studio in 4909 S. Marco, 30124 Venezia, procuratori della Signora Elda Peloso, nata a Selva di Progno il 09.06.1921 e residente in Verona Via Madonna di Campagna, n.114 (C.F. PLSLDE21H49I594F), nella persona del suo tutore Signor Bruno Gugole, nato a Salva di Progno il 18.11.1957 (C.F. GGLBRN57S18I594I) tale nominato in data 27.11.2007, giusta procura a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avvisano tutti gli eredi dei signori Antonio Peloso (fu Domenico), nato a Selva di Progno il 22.04.1837, deceduto a Campofontana il 16.09.1919 e tutti gli eredi del de cuius signor Gabriele Peloso di Simone: - che la signora Peloso Elda ha depositato avanti il Tribunale di Venezia ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in cui, riferito di aver personalmente posseduto uti dominus dal 1965 due immobili siti nel Comune di Selva di Progno - il primo censito al catasto urbano del predetto comune al Foglio 26, mapp.n. 144, are 00, centiare 27, il secondo censito al catasto terreni dello stesso comune al Foglio 21, mapp. n. 448, mq. 75 -, ha chiesto di esserne dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione; - che il primo dei due immobili risulta formalmente intestato al sig. Antonio Peloso (fu Domenico), nato a Selva di Progno il 22.04.1837, mentre il secondo risulta formalmente intestato al sig. Peloso Gabriele di Simone; - che entrambi sono deceduti e non risultano avere ascendenti e/o discendenti ai quali detti beni possano essere caduti in successione, ragione per la quale il giudizio e' stato originariamente radicato nei confronti dello Stato Italiano; - che nel corso dell'udienza del 15.11.2011 (fissata per le prove) il giudice dott. Spaccasassi disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti degli eventuali eredi degli intestatari fissando l'udienza di comparizione per il 22 giugno 2012, poi differita avanti a se' al 25 gennaio 2013 ore 10.30 (cio' a seguito di apposita istanza conseguente allo smarrimento del fascicolo di causa), con termine ai ricorrenti sino a 30 giorni prima per la notifica del ricorso e del provvedimento e ai convenuti un termine sino a 10 giorni prima per la costituzione pena le gravi limitazioni al diritto di difesa e le decadenze di cui all'art. 702 bis IV co e 163 c.p.c., e quindi ai sensi degli art. 38 e 167 c.p.c.; - che, a tal fine, la ricorrente, stante la difficile individuazione dei legittimati passivi, chiedeva di essere autorizzata alla notifica ex art. 150 c.p.c.; - che, accogliendo l'istanza, con provvedimento del 02.03.2012 il Presidente del Tribunale, sentito il P.M., autorizzava che la notifica venisse disposta per pubblici proclami; - che, con provvedimento 30 gennaio 2013, il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 gennaio 2013, disponeva la produzione della autorizzazione alla notifica ex art. 150 c.p.c.; - che in quella occasione emergeva che la procedura intrapresa per la notifica di cui sopra, a causa di un banale errore, si era interrotta e, pertanto, non si era perfezionata; - che, al fine di poter provvedere alla integrazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi degli intestatari, in data 1 marzo 2013 la ricorrente chiedeva al G.I. di fissare una nuova udienza; - che il G.I., quindi, disponeva che la causa venisse chiamata all'udienza del 15 novembre 2013 ore 10.00 per consentire all'istante il perfezionamento della notifica per mezzo di pubblici proclami. Verona - Venezia 11 giugno 2013 avv. Carmine Rossi T13ABA9204