TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.74 del 24-6-2008)

   Con ordinanza collegiale n. 616/08 depositata il 19 maggio 2008, la
III  Sezione  bis  del  TAR  del  Lazio  ha  ordinato ai ricorrenti la
integrazione  del contraddittorio per pubblici proclami nel ricorso n.
2053/07 proposto da Manca Anna Lena ed altri, per l'annullamento della
graduatoria  generale  di  merito del concorso per il reclutamento dei
Dirigenti   Scolastici  indetto  con  DDG  22  novembre  2004  formata
dall'Ufficio  scolastico  regionale di Bari, Settore scuola secondaria
di II grado, nella parte in cui comprende concorrenti privi di laurea,
almeno  quadriennale,  e  del requisito di 7 anni di servizio di ruolo
maturati  dopo  detta  laurea,  nonche'  di  ogni  atto  preordinato o
consequenziale,  ivi  compreso  il  DDG  22 novembre 2004. Pertanto si
notifica  per  pubblici  proclami il ricorso n. 2053/07 ai concorrenti
inclusi  in  tutte le diverse graduatorie regionali del corso-concorso
per dirigenti scolastici indetto con DDG 21 novembre 2004, formate dai
dirigenti   scolastici   di  tutte  le  Regioni  Italiane,  privi  del
requisito  della laurea quadriennale e/o dell'ulteriore requisito di 7
anni  di  servizio  di  ruolo  maturati  dopo  tale  laurea. Motivi di
ricorso.  Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art. 29 del T.U. n.
165/01  e  dell'art.  4  del  bando  di  concorso.  Eccesso di potere.
Illegittimita'  derivata. In virtu' del predetto art. 29 puo' accedere
al  concorso  a posti di dirigente scolastico il personale docente che
abbia  maturato  dopo  la  nomina  in ruolo un servizio effettivamente
prestato  di  almeno  7 anni con il possesso della laurea. La corretta
interpretazione, anche giurisprudenziale, di tale disposizione, e' nel
senso  che la laurea richiesta e' la vecchia laurea quadriennale e che
il  requisito  di  7  anni  di servizio deve essere maturato dopo tale
laurea.  Illegittimamente quindi gli Uffici scolastici regionali ed il
Ministero  della  P.I.  hanno assentito all'ammissione al concorso per
Dirigenti  scolastici di concorrenti privi dei predetti requisiti. Per
tali  motivi  i ricorrenti richiedono l'annullamento dei provvedimenti
impugnati,  ivi  compreso, in parte qua, del DDG 22 novembre 2004, con
la   conseguente   estromissione   dalle   graduatorie  impugnate  dei
concorrenti  privi  dei  predetti  requisiti  di accesso. Il prosieguo
della causa e' stato fissato per l'udienza del 23 ottobre 2008.

                           Avv. F. Carrozzo
 
C-0811261 (A pagamento).
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