TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Roma, Sezione I TER

(GU Parte Seconda n.149 del 29-12-2009)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza collegiale n.1406/2009 del 6 novembre 2009 notificata
il 13 novembre 2009, sul ricorso r.n.g.2872/2004, il TAR Lazio,  Sez.
I ter, "poiche' devono ritenersi  contraddittori  necessari  tutti  i
funzionari che hanno superato il  corso  di  formazione  relativo  al
corso concorso indetto con  bando  pubblicato  sul  B.u.r.l.  Regione
Lazio nr. 36 del 30.12.1997 e ripubblicato sul medesimo B.u.r.l.  del
10.2.1998 n.4, riservato al personale direttivo di ruolo degli Uffici
della Regione Lazio, per la  copertura  di  100  posti  di  qualifica
dirigenziale",  ha  disposto  la  notifica  per   pubblici   proclami
attraverso inserzione nel debito Foglio del  ricorso  proposto  dalle
sigg.re  Angela   Mariani,   Daniela   La   Rocca,   Tiziana   Iuvara
(rappresentate e difese  dall'avv.  Amalia  Falcone,  Via  Bergamo,3)
contro la Regione Lazio, il dott. A.Abruzzetti e la dott.ssa  E.Longo
per: annullare la Determinazione 23 dicembre  2003,  n.A3508  con  la
quale  la  Regione  Lazio  ha  approvato  la  graduatoria  definitiva
relativa al concorso per la  copertura  di  100  posti  di  qualifica
dirigenziale del personale degli Uffici della Regione Lazio;  nonche'
di tutti gli atti precedenti e successivi comunque collegati a quello
impugnato  in  via  principale;  ordinare  alla  Amministrazione   di
procedere allo svolgimento di nuova procedura  selettiva  concorsuale
di cui alla Deliberazione della  Giunta  Regionale  9  dicembre  1997
n.7852 come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale  27
gennaio 1998, n.124 nel rispetto delle disposizioni in esse contenute
e  delle  risultanze  di  cui  alla  emananda  sentenza  quanto  alla
valutazione dei titoli e delle anzianita',  alla  Composizione  della
Commissione, alla  specifica  competenza  della  Commissione  e  alle
materie della prova orale e  tutto  quanto  rilevato  nei  motivi  di
diritto; spese e competenze. Le ricorrenti con il gravame di  cui  al
ricorso prospettano tanto doglianze mirate a rivendicare  un  maggior
punteggio nella prima fase concorsuale quanto doglianze  azionate  in
via strumentale ai fini della ripetizione della procedura concorsuale
e assumono: A) Violazione del DPR 9 maggio 1994  n.487  e  violazione
della legge regionale n.24  del  1988  art.40.  Illegittimita'  della
procedura concorsuale posta in essere; B) Violazione delle  norme  di
cui al d.lgs.546/1993:  illegittima  composizione  della  Commissione
esaminatrice; C) Eccesso di potere per  illogicita'  manifesta  nella
selezione dei candidati ammessi  al  corso-concorso;  D)  Eccesso  di
potere: violazione della procedura selettiva prevista dal  bando  per
la prova orale; E) Illegittimita'  della  procedura  concorsuale  per
violazione  dell'art.  9  del  D.P.R.  n.487/1994  in  tema  di  pari
opportunita';  F)  Illegittimita'  della  procedura  concorsuale  per
mancata pubblicazione della graduatoria degli ammessi  a  partecipare
al corso di formazione. E' stata presentata  istanza  di  sospensione
della graduatoria definitiva dei  vincitori  del  corso-concorso  per
esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. 
    Roma, 12 dicembre 2009 

                         Avv. Amalia Falcone 

 
T09ABA9734
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