Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami In esecuzione dell'ordinanza n. 5137/09 del TAR Lazio Roma, Sezione III Bis, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso n. 4497/09 RG e dei relativi motivi aggiunti sotto forma di sunto. Il ricorso e' stato proposto da Abate Salvatore Massimo e altri (l'elenco completo dei ricorrenti e' consultabile presso il sito internet del TAR Lazio, digitando il n. 4497/09 nella maschera di ricerca dei ricorsi) difesi dagli avv.ti Miceli Walter e Ganci Fabio con domicilio in Roma, via Attilio Regolo n. 12/D, gia' via Crescenzio n. 9, presso avv. Stile Lucio, contro il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca per l'annullamento del D.M. n. 42/09 nella parte in cui, all'art. 3, comma 5, ha stabilito che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina. Sono state inoltre impugnate con motivi aggiunti la graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2009/11, approvate dai dirigenti degli USP di Agrigento, Alessandria, Avellino, Bari, Brescia, Cagliari, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Foggia, Grosseto, Lecce, Lecco, Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Perugia, Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani e Treviso. Le graduatorie pubblicate dagli USP di cui sopra sono state impugnate nella parte in cui non e' stato riconosciuto, a favore dei ricorrenti, il punteggio relativo al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, prestati non in costanza di nomina. Controinteressati, a cui si notifica per pubblici proclami, sono tutti i docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento impugnate con i motivi aggiunti. Motivi di diritto: Violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 282/1969; violazione dell'art. 52 Cost; Eccesso di potere per erroneita' dei presupposti di fatto e di diritto. Nel ricorso e nei motivi aggiunti i ricorrenti hanno chiesto al TAR Lazio di annullare, previa sospensione, tutti gli atti impugnati e specificati in epigrafe. Palermo-Roma, 22 dicembre 2009 Avv. Walter Miceli - Avv. Fabio Ganci TS09ABA9653