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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera per incorporazione tra HILO DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. - (Societa' incorporante) - e QUIXA S.p.A. - (Societa' incorporanda) Avviso ai sensi dell'Articolo 7, D. Lgs. 108/2008 a) Forma, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice delle societa' che partecipano alla fusione: Societa' Incorporante: Denominazione: "HILO DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U." Tipo sociale: La societa' incorporante e' una societa' per azioni (sociedad por acciones) unipersonale di diritto spagnolo Partita Iva: A-81357246 Sede: La societa' incorporante ha sede sociale al n. 1 di C/ Fuente de la Mora, 28050 Madrid, Spagna Denominazione: "QUIXA, S.p.A." Tipo sociale: La societa' incorporanda e' una societa' per azioni di diritto italiano con socio unico Partita Iva: 12878680151 Sede: La societa' incorporanda ha sede dall'1.07.13 in via Muzio Attendolo detto Sforza n. 11 edificio 9, 20141 Milano, Italia b) Registro competente per la pubblicita' degli atti societari di ciascuna delle societa' che partecipano alla fusione e loro numero di iscrizione in tale registro: Societa' Incorporante: La societa' incorporante e' regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Madrid, volume 11236, foglio 150, pagina M-176707 Societa' Incorporanda: La societa' incorporanda e' regolarmente iscritta nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - REA della C.C.I.A.A. Milano n.1593550 c) Modalita' d'esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle societa' che partecipano alla fusione e indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalita': Non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporante ne' della Societa' Incorporanda, dal momento che sia la Societa' Incorporante sia la Societa' Incorporanda sono societa' unipersonali. I creditori della Societa' Incorporante avranno facolta' di opposizione ai sensi e secondo le modalita' di cui alla applicabile disciplina di diritto spagnolo. Piu' in particolare, i creditori hanno la facolta', prevista nell'articolo 44 della legge spagnola 3/2009, di opporsi, entro il termine di un mese (a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo avviso della fusione nel quotidiano spagnolo e nella gazzetta ufficiale del registro di commercio), quando un loro credito, anteriore alla data di pubblicazione del progetto di fusione e non scaduto a tale data, non sia garantito. I creditori della Societa' Incorporanda alla data di iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese avranno facolta' di opposizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2503 del codice civile italiano, da esercitarsi entro sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis. Si segnala infine che presso le sedi sociali sopra indicate delle societa' che partecipano alla fusione si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su quanto sopra riferito. Per il consiglio di amministrazione - Il presidente Giuseppe Dosi T13AAB11416