Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007. La Nepri Finance S.r.l. (in seguito, l'"Acquirente") comunica che in data 11 Febbraio 2010 ha concluso con Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (in seguito, la "Banca") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto la Banca ha ceduto, e l'Acquirente ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 11 febbraio 2010, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai mutui fondiari ed ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo ed ogni credito derivante da contratti di locazione finanziaria (in seguito, rispettivamente, i "Mutui" ed i "Leasing") stipulati dalla Banca con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) il diritto a ricevere tutte le somme dovute al 31 dicembre 2009 (in seguito, la "Data di Valutazione") dai relativi debitori a titolo di rata, di canone o ad altro titolo in forza dei contratti di Mutuo e di Leasing (ad eccezione per questi ultimi del prezzo di riscatto e degli importi pagati a titolo di IVA), ivi inclusi, a titolo esemplificativo, (i) il capitale dovuto e non pagato alla Data di Valutazione, (ii) gli interessi maturati e non scaduti alla Data di Valutazione ovvero maturandi a partire da tale data e (iii) le eventuali penali e le somme di cui sia previsto contrattualmente il pagamento in conseguenza della risoluzione di o recesso da un contratto di Mutuo o di Leasing; (b) gli indennizzi, ivi inclusi i pagamenti dovuti dai relativi debitori per il caso di risoluzione anticipata o recesso; (c) le somme ricevute in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai contratti di Mutuo e di Leasing di cui sia beneficiaria la Banca (ad eccezione delle c.d. fideiussioni omnibus); tutti cosi' come assistiti dai privilegi e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore della Banca e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi, ma con l'esclusione dei rimborsi di costi e spese di cui sia previsto contrattualmente il pagamento - quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese di incasso e di spedizione della relativa documentazione) che alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: PARTE I Criteri di Idoneita' Generali relativi ai Mutui ed ai Leasing (1) il relativo Contratto di Leasing e di Mutuo e' disciplinato dalla legge Italiana; (2) sono relativi a Leasing o Mutui denominati in Euro (ovvero erogati in Lire e successivamente ridenominati in Euro), i cui contratti non contengono previsioni che ne permettano la conversione in altra valuta; (3) sono di piena ed esclusiva titolarita' dell'Originator; (4) derivano da Contratti di Leasing e di Mutuo che sono stati stipulati, rispettivamente, con Conduttori e Mutuatari che non erano al momento della stipula del relativo Contratto e non sono alla Data di Efficacia, dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) dell'Originator; (5) derivano da Contratti di Leasing e di Mutuo che non sono stati stipulati con entita' della pubblica amministrazione o similari o con enti ecclesiastici; (6) derivano da Contratti di Leasing e di Mutuo che non presentano ritardi nel pagamento dei canoni o delle rate alla data del 31 dicembre 2009 e non presentavano ritardi alla data del 31 gennaio 2009; (7) non sono relativi a Contratti di Leasing o di Mutuo stipulati, rispettivamente, con Conduttori e Mutuatari nei confronti dei quali e' stata avviata una Procedura Concorsuale; (8) derivano da Contratti di Leasing e di Mutuo in relazione ai quali il relativo Conduttore o Mutuatario ha dato disposizioni di addebito automatico sul proprio conto corrente aperto presso l'Originator per il pagamento dei relativi canoni o rate, intendendo per tale anche il pagamento mediante R.I.D. (Rimessa Interbancaria Diretta) ovvero mediante Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria), ed in relazione ai quali la relativa disposizione non risulta revocata; (9) derivano da Contratti di Leasing e di Mutuo cui non si applica alcun tipo di legge agevolativa, salvo, con solo riferimento ai Mutui, le seguenti: (i) Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (articolo 95); (ii) Legge Regionale 26 giugno 1995, n. 26 (articolo 8); (iii) Legge Regionale 2005 n. 2 (art 158 c. 2); (10) derivano da Contratti di Leasing e di Mutuo in relazione ai quali il relativo Conduttore o Mutuatario ha pagato almeno un Canone od una Rata, anche se solo in linea interessi. PARTE II Criteri di Idoneita' relativi agli interessi applicabili ai Leasing ed ai Mutui (11) derivano da: (i) Contratti di Leasing che prevedono un canone indicizzato all'Euribor a 3 mesi, ovvero indicizzato alla media dell'Euribor a 3 mesi, e che non prevedono possibilita' di variazione ne' dell'indice di riferimento ne' della maggiorazione; oppure (ii) Contratti di Mutuo che prevedono un tasso di interesse parametrato all'Euribor a tre mesi ovvero all'Euribor a sei mesi ovvero all'Euribor ad un mese ovvero alla media aritmetica dell'Euribor a sei mesi e che non prevedono possibilita' di variazione ne' dell'indice di riferimento ne' della maggiorazione; PARTE III Criteri di Idoneita' ulteriori relativi ai Leasing (12) sono relativi a Leasing che non sono concessi dall'Originator in pool con altri soggetti finanziatori e che sono concessi a presone giuridiche; (13) derivano da Contratti di Leasing che hanno ad oggetto Beni Immobili ubicati nel territorio italiano (con esclusione di beni immobili in costruzione) e i cui Conduttori hanno sede legale nel territorio italiano; (14) derivano da Contratti di Leasing che prevedono in capo al relativo Conduttore l'obbligo di effettuare in ogni caso i pagamenti previsti nella misura e alle scadenze stabilite, anche qualora il relativo Bene Immobile risulti non adatto allo scopo cui era destinato dal Conduttore medesimo, ovvero venga distrutto, in tutto o in parte, ovvero il Conduttore ne perda la disponibilita' o la stessa sia contestata, ovvero il Bene Immobile sia inutilizzabile, in tutto o in parte, per vizi palesi o occulti ovvero infine non sia a disposizione del Conduttore per motivi non imputabili all'Originator (c.d. "Net Lease"); (15) sono relativi a Leasing a fronte dei quali e' stato corrisposto dal relativo Conduttore almeno un canone (l'importo anticipato dal Conduttore al momento della conclusione del relativo Contratto di Leasing non e' da considerarsi come canone); (16) sono relativi a Leasing i cui canoni sono dovuti con frequenza mensile, trimestrale, semestrale ed il cui ultimo canone (escluso il canone di riscatto) presenta una scadenza massima non successiva al 30 giugno 2028; (17) derivano da Contratti di Leasing il cui piano di ammortamento prevede pagamenti a rata costante (piano francese), ad eccezione della componente di conguaglio interessi e ad eccezione dei Contratti di Leasing il cui piano di ammortamento prevede il calcolo della rata interessi attraverso l'attualizzazione del valore di riscatto. (18) derivano da Contratti di Leasing che prevedono canoni per un importo complessivo non superiore ad Euro 7.000.000 milioni; PARTE IV Criteri di Idoneita' ulteriori relativi ai Mutui (19) sono relativi a Mutui erogati, in via esclusiva, dall'Originator ovvero erogati in pool con altri soggetti finanziatori in base a contratti in cui l'Originator sia capofila senza rappresentanza; (20) sono relativi a Mutui interamente erogati, in un'unica soluzione, per i quali non sussiste alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; (21) derivano da Contratti di Mutuo garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ubicati nel territorio italiano, nell'ambito dei quali i debitori principali sono una o piu' persone giuridiche aventi sede legale in Italia; (22) dono relativi a Mutui che prevedono una frequenza di pagamento delle rate mensile, trimestrale o semestrale; (23) derivano da Contratti di Mutuo in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla data del 31 dicembre 2009 e (ii) il valore di stima del Bene Immobile oggetto di Ipoteca, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo Mutuo, nel caso di Beni Immobili con Ipoteca di primo grado, ovvero il valore di stima del Bene Immobile ipotecato al netto dell'importo dei gravami precedenti (come determinati alla data di erogazione), nel caso di Beni Immobili con Ipoteca di grado superiore al primo, e' pari o inferiore al 90%. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti dai Mutui che, alla Data di Cut-off, pur presentando le caratteristiche previste dal presente Allegato, presentano altresi' una o piu' delle seguenti caratteristiche: (a) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario; (b) Mutui che hanno ad oggetto Bei Immobili che siano "in costruzione"; (c) mutui il cui importo di debito residuo calcolato alla Data di Cut-off risulti superiore ad Euro 7.000.000 milioni. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del Mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento ovvero, in caso di accollo da parte di un nuovo Mutuatario, la data in cui l'Originator abbia aderito alla convenzione di accollo con effetto liberatorio per il debitore accollato. Si precisa che la cessione include i crediti derivanti da Mutui concessi dalla Banca in pool con altri istituti di credito limitatamente alla componente di pertinenza della Banca medesima. L'Acquirente ha conferito incarico alla Banca ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare alla Banca ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2006 n. 196, (in seguito, la "Legge Privacy"), informiamo il singolo titolare dei contratti i cui crediti rientrino nella cessione di cui sopra, nonche' il titolare delle posizioni accessorie a tali contratti, sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. Securitisation Services S.p.A. (in seguito "Securitisation Services") nell'ambito di tale operazione di cartolarizzazione, prestera' taluni servizi di carattere amministrativo, fra i quali la tenuta della documentazione relativa alla cartolarizzazione dei crediti e della documentazione societaria. I dati personali in possesso dell'Acquirente e di Securitisation Services sono stati raccolti presso la Banca. Si precisa che non verranno trattati dati "sensibili" e dati "giudiziari". I dati personali dell'interessato saranno trattati, per quanto riguarda l'Acquirente, per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Securitisation Services, per finalita' connesse e strumentali alla prestazione dei sopraindicati servizi di carattere amministrativo. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali dell'interessato verranno posti a conoscenza dell'Acquirente e del personale di Securitisation Services che, nominato responsabile e/o incaricato del trattamento secondo la vigente organizzazione aziendale, e' preposto al loro trattamento al fine del raggiungimento delle finalita' precedentemente indicate. I dati personali dell'interessato verranno altresi' posti a conoscenza di terze parti con le quali l'Acquirente e Securitisation Services hanno in corso rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell'attivita', fermo restando il rispetto delle finalita' del trattamento come sopra specificate. Infine, i dati personali dell'interessato verranno comunicati, ove richiesto, a pubbliche amministrazioni ed autorita' regolamentari, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti. Eccetto alle sopracitate persone, fisiche o giuridiche, enti ed istituzioni, non e' in alcun modo prevista la comunicazione di dati personali a terzi, ovvero la loro diffusione. Si precisa che i dati personali in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). Titolari autonomi e disgiunti del trattamento dei dati sono l'Acquirente e la Banca (i "Titolari"). I debitori ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi ai Titolari per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Legge Privacy e, in particolare, dall'art. 7 di tale legge (ad es., cancellazione, rettifica e integrazione dei dati, opposizione al trattamento degli stessi, ecc.). I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi durante l'orario d'ufficio per ogni ulteriore informazione a Nepri Finance S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV) o a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., con sede legale in Via Aquileia n. 1, 33100 Udine. Conegliano (TV), 11 Febbraio 2010 Nepri Finance S.R.L. Amministratore Unico Dott. Matteo Pigaiani T10AAB1620