Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami I sig.ri Balderi Giuseppe, Carnevale Pablo, Cataldi Giuseppe, Comunale Marco, D'Anna Salvatore, Fortuna Antonio, Li Calzi Fabio, Mariantoni Stefano, Martini Paolo, Mascetti Massimiliano, Midolo Daniele, Morreale Salvatore, Paterno' Alfredo, Pierantoni Celestino, Ribeca Toni, Rosati Enrico, Sebastio Fulvio, Soraci Alessandro e Soraci Diego hanno svolto la leva militare dopo aver conseguito il titolo di studio per l'accesso all'insegnamento ma prima della nomina. Con ric. n. 7516/09 hanno impugnato il decreto MIUR 8 aprile 2009, n. 42 (integrazione e aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente) che prevede la valutazione del servizio militare e dei servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestato in costanza di nomina. Con successivo atto di motivi aggiunti i sig.ri Balderi, Carnevale, Comunale, D'Anna, Li Calzi, Mascetti, Morreale, Ribeca, Sebastio hanno impugnato le graduatorie definitive pubblicate dagli USP di Massa Carrara (A075-AD03) Varese (A028-A025), La Spezia (A017-AD03), Catania C260, Genova (scuola primaria), Ascoli Piceno (A013) Caltanissetta (A028-A025-A00-A033) Taranto (A028). Con ordinanza n. 1656/09 integrata e modificata con ord. 220/2010, il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un sunto dei motivi di ricorso. Questi i motivi di ricorso. Viol., errata e falsa applicazione art. 485, comma 7, decreto legislativo n. 297/1994 viol. artt. 3, 51, 52 e 97 cost. e, segnatamente, del principio di buon andamento; eccesso di potere per errata e falsa valutazione di circostanze rilevanti, manifesta illogicita' ed ingiustizia, disparita' di trattamento. L'art. 485, comma 7, decreto legislativo n. 297/94 prevede che il periodo di servizio militare e di leva o per richiamo ed il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti come servizio effettivo. Cio' in conformita' all'art. 52, comma 2, Cost. secondo cui l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino. Il D.M. 42/09 e' illegittimo perche', in deroga all'art. 52 Cost. ed alla legge, prevede la valutazione del servizio di leva solo se prestato in costanza di nomina. Cio' senza tenere conto che sino al 2005 la leva era obbligatoria per legge e che per questo il legislatore ha previsto il suo svolgimento non poteva pregiudicare ne' la posizione del lavoratore ne' quella dell'aspirante all'impiego. Esso va dunque valutato come servizio effettivo nelle graduatorie per cui e' causa. Viol., errata e falsa applicazione art. 485, comma 7, decreto legislativo n. 297/1994 artt. 20, 22 legge n. 958/86 viol. artt. 3, 51, 52 e 97 cost. e, segnatamente, del principio di buon andamento; eccesso di potere per errata e falsa valutazione di circostanze rilevanti, manifesta illogicita' ed ingiustizia, disparita' di trattamento. Il D.M. 42/09 viola la legge n. 958/86 (norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), che all'art. 20 prevede validita' periodo di leva ad effetti inquadramento economico e anzianita' lavorativa e all'art. 22 che periodi di effettivo servizio leva, richiamo armi, ferma e rafferma sono valutati nei pubblici concorsi con stesso punteggio servizi prestati in impieghi civili presso enti pubblici. La presente inserzione vale notifica a tutti i candidati compresi graduatorie USP sopra indicate. Avv. Stefano Viti TS10ABA1420